Quesito in merito al fondo per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici
18 dicembre 2006
QUESITO
Facendo riferimento al testo interpretativo sottoscritto il 17.09.2002 tra ARRS e OOSS per l'applicazione dell'accordo per "la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli uffici tecnici in materia di lavori pubblici" trasmesso con nota prot. n. 8/388/2002 del 17.09.2002 si chiede di voler chiarire se la direzione lavori relativa all'appalto di interventi di bitumature strade, aggiudicati con procedura negoziata, possano, qualora vi siano particolari complessità nell'effettuazione della medesima, esplicitate in un apposito atto motivato, rientrare nelle prestazioni riconosciute ai fini dell'assegnazione dei compensi del fondo ufficio tecnico.
PARERE
Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 6624 in data 18 dicembre 2006 concernente la possibilità di costituzione delle somme previste dal C.C.R.L. 4 aprile 2002 in caso di lavori di bitumature di strade, si rileva quanto segue.
Come rammentato da codesta spett. Amministrazione comunale la fattispecie relativa alla bitumatura delle strade è già stata affrontata nel testo interpretativo sottoscritto tra questa Agenzia e le Organizzazioni sindacali in data 17 settembre 2002 nel quale si evidenziava che, a parte i casi contemplati dall’articolo 4, comma 2 del citato C.C.R.L., presupposto fondamentale per la costituzione delle somme destinate all’erogazione degli incentivi è che vi sia stata una prodromica fase progettuale così come è anche dato evincere dal disposto di cui all’articolo 2, secondo comma del C.C.R.L.: “Le disposizioni hanno per oggetto i criteri e le modalità di costituzione, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione delle somme per l’attività svolta dai soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b) dell’articolo 19 della legge regionale 20 giugno 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni.”. Atteso, pertanto, che l’articolo 19, quarto comma della legge regionale n. 12/1996 reca la previsione dei soggetti cui può essere demandata l’attività di progettazione, non si può che concludere che rimane ribadito quanto sopra riportato e già evidenziato nel citato testo interpretativo del 17 settembre 2002.
In esso risulta stabilito che la condizione per l’attribuzione degli incentivi è che sia stato redatto il progetto -previo affidamento di incarico- per l’appalto dell’opera o del lavoro e che l’incentivo non spetta nell’ipotesi di mera predisposizione del capitolato d’appalto e/o dell’elenco prezzi in assenza di un elaborato tecnico progettuale. L’ente dovrà inoltre motivare la necessità della progettazione o della direzione lavori rispetto alla complessità dell’opera; in caso contrario non si rientra nelle disposizioni dell’accordo del giorno 04 aprile 2002.