QUESITO
Con la presente si chiede alle SS.LL. di voler chiarire se i giorni di permesso di cui all'art. 19 della Legge 8.03.2000, assegnati ai dipendenti aventi diritto nel numero di tre giorni mensili, maturano anche durante i periodi di congedo ordinario, malattia, permessi retribuiti ecc. e debbano essere assegnati ai richiedenti con facoltà di usufruirne in un periodo successivo. Per maggior chiarezza si cita il seguente esempio:
se un dipendente avente diritto a tre giorni mensili di permesso retribuito ai sensi dell'art. 19 della Legge 8.03.2000, nel mese di gennaio 2002 usufruisce di n. 10 giorni di ferie (pari a due settimane), nel medesimo mese ha comunque diritto ad usufruire di n. 3 giorni del suddetto permesso o, invece, ha diritto solo a 1,5 giorni di permesso e, quindi, con riduzione proporzionale, da godere nell'arco dello stesso mese? Può eventualmente godere dei suddetti permessi nel mese successivo?
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 96 dell'8.01.2002, di pari oggetto, trasmessa a questa Agenzia per competenza da parte del C.E.L.V.A., si precisa che, pur non avendo titolo a fornire interpretazioni di norme legislative, una risposta al quesito posto viene fornita in via eccezionale in considerazione del fatto che questa prevede un intreccio con norme ed istituti contrattuali.
Innanzitutto si chiarisce che i giorni di permesso di cui all'oggetto devono essere obbligatoriamente fruiti, anche in maniera continuativa, unicamente nel mese di riferimento; non è permesso in alcun caso il rinvio della loro fruizione ad un periodo successivo.
In secondo luogo si precisa che, nel caso di fruizione di periodi di congedo ordinario, di malattia, di permessi retribuiti ecc., non è prevista alcuna riduzione proporzionale dei giorni di permesso di all'art. 19 L. 53/2000.