Quesito in materia di diritto allo studio, art. 20 del Contratto collettivo regionale di lavoro del 24 dicembre 2002

Data:

14 dicembre 2005

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

In data 2 dicembre 2005 il Servizio stato giuridico e trattamento economico ha diramato la circolare n. 58 recante le disposizioni operative ai fini della presentazione delle domande finalizzate al riconoscimento dei permessi straordinari retribuiti per motivi di studio.
Nel corso della predisposizione della circolare citata, il Servizio giuridico e trattamento economico ha richiesto allo scrivente Dipartimento la collaborazione ai fini della corretta interpretazione del comma 6 dell'articolo 20 che recita quanto segue:
"nell'ambito di ciascuna delle fattispecie di cui al comma 5, la precedenza è accordata nell'ordine ai dipendenti che frequentino corsi di studio della scuola media inferiore, della scuola media superiore, universitari o post universitari ".
Il dubbio sollevato riguarda la posizione dei corsi di studio post universitari rispetto ai corsi universitari, in particolare se gli stessi siano da considerarsi sullo stesso piano dei corsi universitari o piuttosto in posizione subordinata.
Una lettura  coordinata delle disposizioni di cui al comma 6 e del richiamato comma 5, prettamente letterale, porta il Dipartimento scrivente a concludere che le due tipologie di corsi, universitari e post universitari, siano da considerarsi sullo stesso piano. D'altra parte questa interpretazione letterale dei commi sembrerebbe poco rispettosa della ratio della norma che porta a privilegiare i percorsi di studio di grado inferiore rispetto a quelli superiori.
Posto quanto sopra, si richiede di voler cortesemente riscontrare quanto prima la presente richiesta di parere, al fine di consentire al Servizio stato giuridico e trattamento economico di predisporre la graduatoria delle domande di permessi straordinari in tempo utile per il riconoscimento degli stessi dal 1° gennaio 2006.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 41355/UP del 14.12.2005, di pari oggetto, si ritiene di poter affermare, dopo la lettura combinata dei commi 5 e 6  dell'art. 20 del CCRL 24/12/2002, che, per la determinazione delle precedenze per la concessione dei relativi permessi, i corsi post universitari sono da porre sullo stesso piano dei corsi universitari.
Si fa comunque presente che la materia del diritto allo studio, e quindi delle precedenze da accordare ai dipendenti, può essere disciplinata, in accordo con quanto stabilito dal contratto di comparto, mediante adozione di apposito regolamento oppure demandando tale disciplina alla contrattazione collettiva decentrata.

Contratto correlato