QUESITO
Si rivolge richiesta di chiarimento in merito all'applicazione degli articoli 40, comma 5 e 53 del T.U. delle disposizioni contrattuali relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d'Aosta, relativamente alla fattispecie di seguito illustrata.
Un segretario di ente locale della Valle d'Aosta - già assente per malattia presso l'ente locale di incarico ai sensi dell'articolo 40 comma 1 del T.U. - previo parere favorevole del medesimo ed alle condizioni stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Agenzia dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, è stato collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera b), del vigente r.r. n. 4/1999, determinandosi l'instaurarsi di rapporto di servizio - oltre che di dipendenza giuridica - con l'Agenzia stessa (articolo 4 della vigente l.r. n. 46/1998). Prima del decorso del termine di conservazione del posto di lavoro di cui all'art. 40, comma 1, del T.U. relativo alla dirigenza, detto segretario è stato giudicato "inabile definitivamente a qualsiasi attività lavorativa ai sensi della legge n. 379/1955, articolo 7" dal competente collegio medico presso l'Azienda USL Valle d'Aosta. Sussistendo il possesso dei requisiti pensionistici per la tipologia di inabilità, si è proceduto alla collocazione a riposo del segretario, che, pertanto, fruisce del trattamento pensionistico dal 1° giorno di cessazione del servizio.
Un primo quesito riguarda la sussistenza in questa fattispecie del diritto del segretario cessato a percepire l'indennità di mancato preavviso di cui agli articoli 40, comma 5, e 53 del T.U.C.U.R.DIR., considerato che l'accertamento di cui al comma 2 dell'art. 40 presuppone che si sia nel periodo di ulteriori mesi 18 di fruizione di assenza per motivi di salute mentre l'Amministrazione ha determinato la risoluzione del rapporto antecedentemente a tale termine. In materia risulta alla scrivente una sentenza (Tribunale di Palmi del 17.04.2003) che - sulla base dell'interpretazione autentica resa dall'ARAN con comunicato in G.U. 7 maggio 2003, n. 104 - ha ritenuto che la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità avvenuta prima del superamento del limite massimo di aspettativa per malattia fosse sottratta all'applicazione delle disposizioni contrattuali e ricadente nella previsione dell'articolo 129 del D.P.R. n. 3/1957, non abrogato, negando il diritto alla corresponsione dell'indennità in detta fattispecie.
Si sottolinea, a tal proposito, che da parte del collegio medico è stata accertata una permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa con diritto al trattamento pensionistico di cui alla legge n. 379/1955, mentre l'art. 63 della l.r. n. 22/2010 fa riferimento all'accertamento della permanente inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro quale causa estintiva del rapporto lavorativo.
Tra l'altro, gli articoli 63 della l.r. n. 22/2010 e 40, comma 5, del T.U. della dirigenza del comparto unico regionale non disciplinano l'accertamento dell'inidoneità allo svolgimento delle mansioni specifiche - uniche trattandosi di qualifica dirigenziale e di segretario già in disponibilità - in quest'ultimo caso applicandosi normative tese alll'eventuale espressione da parte dell'amministrazione di proprie valutazioni in merito alla prosecuzione rapporto di servizio o risoluzione consensuale - e collocamento a riposo - per inabilità del lavoratore.
Si porge l'ulteriore quesito in merito al concetto di anzianità di servizio di cui all'articolo 53 del suddetto T.U. cioè se sia da intendersi con decorrenza dalla data di inizio del rapporto di servizio presso l'Agenzia o dalla data di inquadramento dirigenziale del segretario assunto a tempo indeterminato.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto circa la maturazione al diritto all’indennità di mancato preavviso a seguito di malattia e visita medica attestante l’inabilità a qualsiasi attività lavorativa e circa le modalità di calcolo dell’anzianità di servizio, si rassegnano le seguenti osservazioni.
In relazione al primo quesito con il quale si chiede di conoscere se sussista o meno il diritto al percepimento dell’indennità di mancato preavviso per il Segretario che sia stato dichiarato definitivamente inabile a qualsiasi attività lavorativa prima del completamento del periodo di comporto (18 mesi + 18 mesi) sulla base della visita medica di cui all’art. 40, comma 2 dell’” Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali di primo livello relative alla dirigenza del comparto unico della Regione Valle d’Aosta.”, questa Agenzia ritiene che la disposizione di cui al comma 5 del medesimo articolo 40 del sopraccitato testo unico sia sufficientemente chiara prevedendo espressamente “Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2 o nel caso che il dirigente, a seguito dell’accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del rapporto corrispondendo al dirigente l’indennità sostitutiva del preavviso.”. Appare doveroso segnalare che l’orientamento applicativo ARAN per l’analoga disposizione delle Categorie (RAL 408) evidenzia che l’Amministrazione deve (nonostante nella norma sia scritto che può) procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro in quanto non potrebbe assolutamente giustificarsi il mantenimento in servizio di un dipendente cui, ritualmente, sia stata proibita qualunque attività lavorativa a causa della permanente inidoneità psico-fisica. A ciò consegue che il può non si riferisce anche alla corresponsione dell’indennità sostitutiva del preavviso che, invece, è sempre dovuta in ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro a causa della malattia e, quindi, anche nel caso in cui detta risoluzione sia dovuta nella permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro e che detta conclusione ricalca le disposizioni civilistiche in materia (art. 2110 e 2118 C.C.).
A titolo di completezza si rileva che, a giudizio di questa Agenzia, la decisione del Tribunale di Palmi segnalata da codesto Ente non sembra poter mutare la conclusione sopraccitata in quanto riferentesi alla risoluzione del rapporto di lavoro per infermità mentre il caso in esame concerne la risoluzione per la dichiarata permanente inabilità a qualsiasi proficuo lavoro. Analogamente non sembra che ci si possa richiamare alla differenza terminologica usata dall’autorità sanitaria (permanente inabilità a qualsiasi attività lavorativa) rispetto al dato testuale normativo (permanente inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro) quale possibile causa esimente del pagamento dell’indennità di mancato preavviso in quanto sebbene vi siano differenze terminologiche non pare che il significato sostanziale sia diverso nelle due espressioni conducendo entrambe all’impossibilità della prosecuzione del rapporto di lavoro. Anzi, a ben vedere pare addirittura più marcata la frase usata dal Collegio medico in quanto ha sancito che il dipendente non può svolgere alcuna attività prescindendo da ogni considerazione sulla proficuità o meno della stessa.
Venendo, ora, al secondo quesito riguardante la modalità di conteggio dell’anzianità di servizio di cui all’art. 53 del citato testo unico, si segnala che codesto Ente deve provvedere al conteggio dei periodi lavorativi effettuati senza soluzione di continuità in qualità di dirigente presso gli enti del comparto unico andando a ritroso dalla data di collocamento in quiescenza fino alla prima interruzione della continuità lavorativa.