Quesito concernente le unità di personale da considerare per la quantificazione del fondo unico aziendale (FUA).
14 giugno 2011
Protocollo n. 520
QUESITO
Si richiede la seguente precisazione in merito all'oggetto:
un dipendente di ruolo, in aspettativa senza assegni per svolgere le mansioni di Segretario Comunale, è da considerarsi unità in forza al 31.12 dell'anno precedente, al fine della costituzione del Fondo Unico Aziendale?
PARERE
Con riferimento al quesito formulato da codesta spett. amministrazione comunale con nota prot. 2642 del giorno 11 maggio 2011 e riguardante la costituzione del FUA con particolare riferimento alla problematica relativa al dubbio se nel conteggio delle “unità in forza al 31 dicembre dell’anno precedente” debba essere ricompreso anche il dipendente in aspettativa senza assegni in quanto chiamato a ricoprire l’incarico di Segretario comunale, si rassegnano le seguenti conclusioni.
Si deve rilevare che il fondo unico aziendale (FUA) è strumento istituito dalla contrattazione collettiva al fine di mantenere il controllo della spesa relativa al finanziamento di alcune voci retributive del trattamento accessorio dei dipendenti delle categorie; la disciplina del FUA è contenuta negli articoli da 150 a 153 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto in data 13 dicembre 2010 il cui articolo 01, comma 1 stabilisce che il contratto si applica al personale di cui all’art. 1, comma 1 della legge regionale n. 22/2010 con esclusione dei dirigenti.
Ora, non vi è dubbio che i Segretari comunali rivestono la qualifica di Dirigenti (art. 1, comma 1 della legge regionale n. 46/1998); anche qualora provengano dalle Categorie e siano investiti, avendo i relativi titoli, della funzione di Segretario, pertanto, non possono essere più considerati facenti parte delle categorie bensì della qualifica unica dirigenziale a tutti gli effetti.
Fatte le suesposte premesse bisogna, pertanto, determinare se nel conteggio dei dipendenti debba rientrare anche il dipendente o in virtù della sua qualifica di dirigente ovvero in quella di dipendente delle categorie.
Ora, non pare che il dipendente possa essere conteggiato in quanto dirigente poiché, anche in forza del già richiamato disposto di cui all’art. 01, comma 1 del Testo unico il contratto delle categorie che esplicitamente dispone che detto contratto non trova applicazione per i dirigenti.
Non pare nemmeno che il dipendente possa essere conteggiato come appartenente alle categorie poiché si trova in aspettativa non retribuita la quale, di regola, comporta anche la sospensione del rapporto di lavoro e la non validità del periodo a fini della maturazione dell’anzianità di servizio. Conseguentemente se non vi è rapporto di lavoro non vi può nemmeno essere l’utilizzazione della posizione del dipendente ai fini della costituzione del FUA.
A ciò si aggiunga, quale elemento decisivo, il dato letterale contenuto nell’art. 150, comma 1, lett. “a” in cui è espressamente previsto che gli incrementi ed i decrementi della dotazione organica sono proporzionati al periodo di effettivo servizio del personale.
In base a tutto quanto sopra esposto si ritiene, in conclusione che, nella fattispecie, il dipendente non possa essere conteggiato ai fini della costituzione del Fondo unico aziendale dell’ente.