Quesito concernente l'accordo di settore per Comuni e Comunità montane per lo sgombero neve - indennità di disponibilità e di reperibilità

Data:

17 gennaio 2008

Riferimenti:

Protocollo n. 34 / obsoleto

QUESITO

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Il punto 3 del testo di accordo per il rinnovo del contratto di settore per i Comuni e le Comunità Montane per lo sgombero neve sottoscritto il 26 settembre 2007 prevede che l'indennità di disponibilità sia corrisposta mensilmente in € 176,00 o in € 210,00 (punto 4).

L'art. 28 del CCRL sottoscritto il 24 dicembre 2002 disciplina la reperibilità, prevedendone la remunerazione e il limite massimo di 144 ore mensili (pari a 6 giorni al mese).

Si chiede se tali norme contrattuali debbano essere coordinate, se l'indennità di disponibilità sia comprensiva di quella di reperibilità o se sia da essa svincolata, se il limite di 6 giorni mensili riguardi anche la disponibilità per il servizio sgombero neve e infine, se sussistono gli estremi perchè debbano essere pagate sia l'indennità di disponibilità che la reperibilità in caso di dipendente adibito al servizio di sgombero neve?

 

PARERE

 

Facendo seguito alla Vs. nota prot.n. 4089 del giorno 31 dicembre 2007 concernente l'applicazione dell'accordo in materia di sgombero neve e, in particolare, l'istituto dell'indennità di disponibilità in rapporto all'indennità di reperibilità di cui all'art. 28 del CCRL 24 dicembre 2002, si segnala quanto segue.

E' necessario premettere immediatamente che l'indennità di disponibilità di cui al punto 3 dell'accordo 26 settembre 2007 è corrisposta mensilmente nella misura di € 176,00 (ovvero in casi particolari in € 210,00) ed è destinata a compensare il fatto che il dipendente è disponibile, su base volontaria ovvero su specifico ordine di servizio, all'effettuazione del servizio sgombero neve per la durata prevista nel relativo piano predisposto da ogni singolo ente e che tale disponibilità non è soggetta alle limitazioni quantitative previste per l'indennità di reperibilità. Si tenga altresì conto che l'indennità di disponibilità comprende anche la reperibilità così come espressamente previsto dal punto 3.

Trattasi pertanto, nel caso di cui al citato punto 3 dell'accordo 26 settembre 2007, di normativa assolutamente specifica e peculiare per il servizio di sgombero neve effettuato dagli enti all'interno del territorio di propria competenza.

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