Quesito concernente il ricovero ospedaliero durante la fruizione del congedo parentale.

Data:

24 settembre 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 410

 

QUESITO

 

Una dipendente comunale, in congedo parentale, viene ricoverata in ospedale per intervento chirurgico.

Si chiede se il periodo di ricovero interrompe il congedo parentale, o se lo stesso debba intendersi malattia e quindi non sospende il congedo già autorizzato ed in fruizione (vedi vs. risposta al quesito dell'08.07.2002).

 

PARERE

 

Come correttamente evidenziato da codesta spett. Amministrazione comunale, questa Agenzia ha già affrontato l’argomento di cui in oggetto concludendo che il congedo parentale non può essere interrotto dalla malattia e la medesima conclusione può essere riferita anche al ricovero ospedaliero che, comunque, presuppone uno stato patologico e che, nell’unico caso in cui la sospensione di un’assenza è espressamente contemplata dall’attuale “corpus” contrattuale e cioè le ferie (art. 3 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 come sostituito dall’art. 1bis, del C.C.R.L. 21 maggio 2008) è equiparato “in toto” alla malattia almeno per quanto concerne l’effetto sospensivo delle ferie.

E’ necessario, però, rilevare che, a seguito di nuove interpretazioni sia da parte dell’ARAN, sia del Dipartimento affari sociali, sia dell’INPS, pare che il ricovero ospedaliero possa sospendere il congedo parentale in corso di fruizione sulla base della possibilità di frazionamento di detta tipologia di congedo.

Contratto correlato