Quesiti e pareri

11/05/2010 Prot. 439/2010

Quesito circa la fruibilità del congedo di paternità in periodo di astensione obbligatoria.

QUESITO

 

Nel caso si prospetti, durante il corso del rapporto di lavoro, una gravidanza di una dipendente assunta a tempo determinato e nel caso che parte dell'astensione obbligatoria dal lavoro vada a ricadere nel periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro stesso, si chiede di conoscere se il padre possa fruire del congedo parentale nel periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro stesso e se si quali sono le eventuali modifiche della retribuzione della madre.

 

PARERE

 

A riscontro della nota elettronica di codesta spett. Comunità montana del giorno 30 settembre 2010, pervenuta a questa Agenzia, tramite nota del CELVA del giorno 05 ottobre 2010, prot. 5173, con la quale si chiede un parere circa l’attribuibilità del congedo di paternità al marito di una dipendente a tempo determinato il cui contratto è scaduto ed il periodo di astensione obbligatoria travalica quello della scadenza, si forniscono le seguenti osservazioni.

E’ necessario, preliminarmente, rammentare che, a norma dell’art. 54, comma 7 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002, i lavoratori a tempo determinato godono del medesimo trattamento economico e normativo dei dipendenti a tempo indeterminato con le peculiarità recate della stessa disposizione. L’art. 11 del citato C.C.R.L. sancisce che alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri che fruiscono del congedo di maternità di cui ai capi III e IV del D. lgs. n. 151/2001 spetta l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti compresa la retribuzione di posizione e che per quanto non previsto dalla norma pattizia si rinvia al D. lgs. n. 151/2001.

In tema di congedo di maternità e paternità (ex astensione obbligatoria) ai fini che qui interessano si deve, pertanto, fare riferimento, in particolare, agli articoli 22 e 28 del citato D. lgs. n. 151/2001. Si deve necessariamente rammentare che anche qualora il periodo di congedo di maternità sfori dal periodo contrattuale di assunzione, ciò non pregiudica per la lavoratrice il diritto alla fruizione dei relativi benefici e, per quanto concerne il padre, il primo comma dell’art. 28 stabilisce che egli ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice ma solamente nei casi di morte o grave infermità della madre ovvero di abbandono nonché nel caso di affidamento esclusivo del bambino al padre mentre è da ritenere che fuori dalle fattispecie previste il padre non possa vantare diritti a detti benefici.