Quesiti e pareri

21/01/2011 Prot. 44/2011

Quesito circa la determinazione della tredicesima in caso di aspettativa per motivi personali.

 

QUESITO

 

Qualora un dipendente o dirigente usufruisca mensilmente (quindi non occasionalmente) di un periodo di aspettativa per motivi personali, ai sensi dell'art. 16 del C.C.R.L. 24/12/2002 per le categorie e dell'art. 43 C.C.R.L. 27/09/2006 per i dirigenti, frazionatamente, ad esempio 10 gg al mese, come dobbiamo considerare la maturazione dei ratei di tredicesima? Mese intero in quanto lavora più di 15 giorni nel mese o riproporzionato (20/30) in quanto con l'aspettativa il rapporto di lavoro è sospeso?

 

PARERE

  

Si rammenta, preliminarmente, che i riferimenti alle norme contrattuali delle categorie devono ora essere fatti al “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” sottoscritto in data 13 dicembre 2010.

Venendo al quesito si rileva che, per quanto concerne le categorie, durante il periodo di aspettativa per motivi personali il rapporto di lavoro è sospeso, al dipendente non compete alcun assegno e il periodo non è valido ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio (art. 69, c. 4 del Testo unico). A ciò si aggiunga che la disposizione riguardante la disciplina della tredicesima mensilità (art. 130, c. 6 del Testo unico) prevede “I ratei della tredicesima non spettano per i periodi trascorsi in aspettativa per motivi personali o di famiglia o in altra condizione che comporti la sospensione o la privazione del trattamento economico e non sono dovuti al personale cessato dal servizio per motivi disciplinari.”.Si rileva, infine che il comma 7 del citato articolo 130 dispone che nei periodi in cui il trattamento economico è ridotto, nella stessa misura deve essere ridotta anche la tredicesima.

Pare, pertanto, a questa Agenzia che, come anche espresso in specifico parere ARAN, nella nozione di periodo debbano essere ricompresi tutti i periodi di assenza del lavoratore senza retribuzione nel corso dello stesso anno, sommati tra loro per valutare la proporzionale riduzione della tredicesima mensilità.

Ad analoga conclusione si perviene relativamente ai dirigenti in quanto il CCRL 27/09/2006 prevede, in tema di tredicesima mensilità, all’art. 56, commi 5 e 6 una disciplina quasi identica a quella sopra riportata e, anche per quanto concerne la disciplina dell’aspettativa, l’art. 43, comma 1 dello stesso CCRL reca una disposizione analoga a quella concernente le categorie.