Quesito circa la concessione dei permessi retribuiti previsti dal D. lgs. 26 marzo 2001, n. 151 in materia di assistenza a familiari colpiti da grave patologia.
19 aprile 2011
Protocollo n. 351
QUESITO
Una dipendente di questo Ente ha chiesto di usufruire di 2 mesi di congedo retribuito per assistenza alla propria madre, come previsto dall'art. 42 - comma 5 - D.Lgs. 151/2001, modificato dalla Legge n. 350/2003, regolamentato dalle circolari INPS n. 41/2009 e n. 155/2010, e dalla Legge n. 183 del 4.11.2010 art. 24 lett.b.
Questo ufficio è già in possesso del verbale di visita medica collegiale emesso ai sensi della L. 5.02.1992 n. 104 e dalla L.R. n. 11 del 7.06.1999, dal quale risulta che la madre della dipendente è affetta da handicap grave.
La madre della dipendente è ricoverata presso l'Ospedale, tuttavia la struttura di ricovero certifica che necessita di assistenza da parte della figlia.
Per valutare la concedibilità del congedo biennale retribuito è necessario inoltre verificare se il genitore da assistere convive anche con il proprio coniuge o altri fratelli o figli, e in tal caso è necessario verificare se questi non hanno diritto ai congedi o vi hanno rinunciato espressamente?
Oltre a quanto sopra indicato vi sono altri elementi da valutare ai fini della concessione del congedo in oggetto?
PARERE
A riscontro di quanto richiesto da codesto spett. Ente, si rassegnano le seguenti osservazioni.
E’ necessario premettere che il quesito posto, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
Il dipendente ha presentato richiesta di permesso retribuito per l’assistenza ad un familiare in gravi condizioni di salute ai sensi dell’art. 42, comma 5 del D. lgs. n. 151/2001 il quale prevede la possibilità di fruire del congedo di cui all’art. 4, comma 2 della legge n. 53/2000 a condizione che il lavoratore abbia titolo al beneficio di cui all’art. 33, comma 1 dello stesso D. lgs. n. 151/2001 (prolungamento oltre i primi otto anni di vita nei casi in cui il figlio sia affetto da grave handicap ritualmente accertato) e di quello di cui all’art. 33, commi 2 e 3 della legge n. 104/1992 (rispettivamente due ore di permesso giornaliero per il figlio in alternativa all’anzidetto prolungamento e tre giorni di permesso mensile retribuito e coperto da contribuzione figurativa per l’assistenza al coniuge, ai parenti ed agli affini entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori del soggetto handicappato abbiano più di 65 anni o siano anch’essi invalidi) subordinatamente alla condizione che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno.
Va rilevato anche che, nel caso specifico normato dal citato art. 42, comma 5, il dipendente beneficia (contrariamente a quanto previsto dall’art. 4, c. 2 della legge n. 53/2000 che non contempla retribuzione) di un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione posta a carico del datore di lavoro e il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa.
Vi è altresì da segnalare che l’ambito di applicazione soggettiva del citato art. 42 oltre a comprendere, per espressa previsione normativa, i genitori lavoratori (ovvero, dopo la loro scomparsa, fratelli o sorelle) del soggetto portatore di handicap grave è stato recentemente ampliato, ai sensi della Sentenza n. 19/2009 della Corte costituzionale nella quale risulta censurata la disposizione di cui all’art. 42, comma 5 in quanto non prevede la fruibilità dei congedi da parte dei figli conviventi del soggetto portatore di handicap grave in assenza di altri soggetti idonei all’assistenza.
Restano, nel caso di specie, a questo punto, due interrogativi: il primo concerne il requisito della convivenza del richiedente con il genitore per quanto appena riportato della decisione della Corte costituzionale e fermo restando che codesto ente deve accertare che non vi siano altri familiari in grado di assistere il soggetto gravemente handicappato. In secondo luogo resta l’ostacolo della situazione di ricovero a tempo pieno che, per quanto constatato da questa Agenzia, inibisce, ai sensi dell’art. 33, comma 3 della legge n. 104/1992, la possibilità di fruire dei congedi in esame. A dissipare i citati dubbi è, però, intervenuta la circolare INPDAP n. 1 del 14 febbraio 2011 nella quale l’istituto di previdenza per i dipendenti della P.A., riprendendo i contenuti dell’analoga circolare INPS n. 155/2010, prevede la possibilità di concessione dell’indennità in esame anche nel caso di ricovero a tempo pieno in strutture sanitaria nei casi di persona disabile in stato vegetativo persistente e/o in situazione terminale, precisando, peraltro, che la ricorrenza delle circostanze particolari che consentono l’erogazione devono risultare da idonea documentazione medica e devono essere oggetto di attenta valutazione.