Quesito circa l'art. 22 del CCRL 21/05/2008.

Data:

8 giugno 2009

Riferimenti:

Protocollo n. 518

QUESITO

 

A seguito del corso di formazione organizzato dal CELVA in collaborazione con l'amministrazione regionale sul CCRL svoltosi nelle giornate del 13 e 14 maggio scorsi , sono emerse alcune problematiche interpretative e difformità circa l'applicazione dell'art. 22 del testo di accordo sottoscritto il 21 maggio 2008. In particolare si richiede se gli importi indicati nella tabella di cui al comma 4 vanno attribuiti per ciascuna unità collocata in graduatoria in misura sempre intera, indipendentemente dalla percentuale lavorativa prestata (sia nell'ipotesi di tempi parziali a tempo determinato che di tempi parziali a tempo indeterminato) e dalle eventuali assenze non retribuite. A titolo esemplificativo si richiede se per il dipendente di cat. B, pos. B2, assunto a tempo indeterminato per 18 ore settimanali (tempo parziale al 50%) - il quale concorre alla determinazione del Fondo per euro 89,27 e al quale spetta l'erogazione in misura proporzionalmente ridotta dell'importo di cui alla tabella stessa- occorra considerare una quota del Fondo medesimo pari ad euro 175,84 (corrispondente al 50% dell'importo indicato nella tabella per la corrispondente posizione) ovvero a euro 351,67 (pari al 100%), con conseguente destinazione, in tale secondo caso, della somma in esubero al salario di risultato.

Si precisa che l'Ente scrivente ha provveduto alla ripartizione del Fondo sulla base delle effettive percentuali lavorative e che pertanto in tal caso gli aventi diritto alla progressione risultano in numero superiore rispetto a quelli che si otterrebbero applicando gli importi interi.

Si rimane in attesa di una risposta urgente in quanto l'Amministrazione sta erogando mensilmente gli importi per la quarta posizione retributiva.

 

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota, trasmessoci per competenza dal CELVA in data 25 maggio 2009, si precisa che gli importi di cui al comma 4 dell’art. 22 del CCRL del 21/05/2008 sono importi unitari riferiti a ciascuna posizione retributiva. Nel caso di part-time gli importi di cui all’art. 22 comma 4 debbono essere riproporzionati in relazione alla percentuale della prestazione lavorativa fermo restando il numero progressivo delle progressioni derivanti dallo stesso articolo. Eventuali esuberi confluiscono nel FUA ai fini del salario di risultato.

 

 

 

Contratto correlato