Quesito circa l'applicazione del testo di accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale delle categorie e delle posizioni degli Enti di cui all'Art. 1 del CCRL 12/06/2000 (Prot. 503 del 29/1.1/2000).
27 gennaio 2003
QUESITO
Premesso che:
- il riequilibrio dell'anzianità e la retribuzione individuale di anzianità (art. 41 del D.P.R. 347/83) sono stati determinati e deliberati riguardo alla valutazione dei servizi pregressi effettuati dal dipendente. In particolare la lettera b) dell'art. 41 del D.P.R. 347/83 sanciva la cessazione della progressione economica per scatti al 31/12/82 e recitava: "Al personale nell'arco di vigenza del presente accordo verrà corrisposta alla data del 01/01/85 quale salario di anzianità, una somma annua fissa per ciascuna qualifica funzionale nelle seguenti misure:
Al personale assunto dopo il 01/01/83 tale adeguamento avverrà su ventiquattresimi in proporzione al numero di mesi trascorsi in servizio alla data del 01/01/85".
Tale normativa è proseguita nell'ambito dei successivi contratti fino al 01/01/89 con riferimento ai ventiquattresimi di lavoro effettuati negli anni 1987 e 1988. Successivamente si è introdotto il LED e non è più stata attribuita anzianità. Già all'epoca, si erano presentati dei casi in cui dei dipendenti assunti a tempo pieno sono passati ad un part-time. Su parere delle OO.SS. a questi dipendenti l'anzianità acquisita è stata sempre retribuita per intero nonostante la riduzione del rapporto.
Il testo di accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale delle categorie e delle posizioni degli Enti di cui all'Art. 1 del CCRL 12/06/2000 (Prot. 503 del 29/11/2000), all'art. 5, comma 7 recita: "Il trattamento economico, anche accessorio, del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionale alla prestazione lavorativa, con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche, ivi compresa l'indennità integrativa speciale e l'eventuale retribuzione individuale di anzianità, spettanti al personale a tempo pieno appartenente alla stessa posizione.
Si richiede cortesemente di voler riesaminare l'articolo sopra esposto al fine di determinare quale sia la retribuzione individuale di anzianità da attribuire al personale che dal tempo pieno è passato al part-time.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 424 del 27.01.2003, di pari oggetto, occorre innanzitutto precisare che il CCNL 14/09/2000 è valido fino all'entrata in vigore del CCRL di cui all'oggetto.
Nel testo di accordo per la definizione del rapporto di lavoro a tempo parziale per il personale delle categorie e delle posizioni degli Enti di cui all'art. 1 del CCRL 12/06/2000, siglato il 29/11/2000, il tenore letterale dell'art. 5 comma 7 è esaustivo. Tuttavia di ribadisce che non esiste nessuna differenziazione sulla proporzionalità della riduzione del trattamento economico rispetto alla prestazione lavorativa; nella fattispecie sia il contratto nazionale sia il contratto regionale sono chiari perché parlano di una proporzionale riduzione del trattamento economico, tra cui anche la retribuzione individuale di anzianità, rispetto a quella che è la prestazione lavorativa.
Si coglie l'occasione per precisare che la responsabilità di ogni difforme applicazione ricade sul competente dirigente o responsabile di servizio.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CCRL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998/99 NONCHÉ ANTICIPAZIONI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 DEL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI FUNZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Categorie
- Area
- Comparto Unico Livelli