QUESITO
Il sottoscritto Segretario Comunale, con riferimento alla deliberazione n. 18 del 22 aprile 2010, del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia dei Segretari, con la quale tale consesso provvedeva alla riclassificazione dei Comuni, ai sensi degli artt. 6 e seguenti, del R.R. 17 agosto 1999, n. 4, chiede se devonsi, al riguardo, applicare, per analogia, le previsioni di cui al testo di accordo di concertazione per la definizione, per l'area dirigenziale del settore Enti Locali, della retribuzione di posizione del 26 settembre 2007, in punto decorrenza degli effetti economici ("primo mese successivo alle variazioni"), oppure occorre attendere necessariamente che le parti contrattuali provvedano alla sottoscrizione di nuova e specifica contrattazione collettiva di settore.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. 02427/Cat. 1/Cl. 8 del giorno 30 marzo 2011 con la quale si chiede un parere circa l’applicabilità, in via analogica, alle previsioni di cui alla deliberazione n. 18/2010 dell’Agenzia dei segretari, della disposizione che sancisce che la variazione dei punteggi attribuiti ai singoli comuni secondo le previsioni di cui all’art. 6, commi 3 e 4 del R. R. n. 4/1999 comporta l’aggiornamento della retribuzione di posizione a far data dal mese successivo, si deve necessariamente evidenziare che questa Agenzia rilascia pareri per i quali sia stata parte stipulante e, pertanto, nel caso di specie, non può pronunciarsi su quanto previsto dalla citata deliberazione del consiglio di amministrazione dell’Agenzia dei segretari.
Si ritiene, peraltro, necessario rammentare che la definizione e la regolamentazione della retribuzione di posizione (anche dei Segretari degli enti locali) è materia riservata all’ambito delle relazioni sindacali così come peraltro stabilito dagli artt. 6, comma 5 e 7, comma 5 del Regolamento regionale n. 4/1999 e che, di conseguenza, le relative disposizioni concernenti l’ammontare e le modalità di concessione devono trovare la propria consacrazione in un nuovo accordo.