Quesiti e pareri

27/09/2005

QUESITO ASPETTATIVA PER CONGEDO PARENTALE

QUESITO

 

Una dipendente di questo Comune ha richiesto un periodo di congedo parentale previsto dall'art. 12 del vigente contratto collettivo di lavoro, frazionato nella misura di 12 (dodici) ore settimanali su 5 giorni, con orario lavorativo giornaliero ridotto: dalla lettura del comma 4 dell' art. succitato parrebbe che l'aspettativa possa essere concessa in modo frazionato fatto salvo il totale nel periodo.
La sottoscritta, pertanto, chiede fino a che punto può essere frazionabile il periodo.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 4979 del 27.09.2005, di pari oggetto, si precisa innanzitutto che l'utilizzo del termine aspettativa nel caso in esame è improprio: il congedo parentale è infatti un periodo di astensione dal lavoro che può essere richiesto dal lavoratore successivamente alla fruizione dell'astensione obbligatoria per maternità.
Il periodo di congedo può essere frazionato ma l'unità minima temporale di fruizione è la giornata e la frazionabilità va intesa nel senso che tra un periodo (anche di un solo giorno) e l'altro di congedo parentale deve essere effettuata una ripresa effettiva del lavoro (a tal fine le ferie non sono utili); ne consegue che la richiesta del vostro dipendente di poter frazionare il congedo in ore non può essere accolta. Per poter soddisfare le specifiche esigenze avanzate è possibile utilizzare altri istituti contrattuali quali ad esempio il part-time.