Quesito

Data:

14 giugno 2006

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

Una dipendente di questa Amministrazione, unica cuoca addetta alla refezione scolastica, ha fatto la seguente richiesta (di venerdì) : "ottenere n. 1 giornata (Il lunedì) di permesso retribuito previsto dall'art. 8 lettera "d" dei contratto di lavoro per motivi personali sanitari. L'assenza sarà debitamente documentata".
La documentazione fatta pervenire è una dichiarazione di visita del medico dentista.
Alla dipendente che ha già usufruito delle 18 ore di permesso retribuito ai sensi dell'art. 9 del CCRL 24.12.2002 per visite dentistiche (Vs. parere in data 10.3.2004 prot. 206/ARSS), che residua ancora di ferie anno 2005 le si sono conteggiate, nonostante il disservizio creato per il mancato servizio di refezione scolastica alla scuola materna, le 7,5 ore di assenza come ferie anno 2005, per evitare un'assenza ingiustificata, facendoLe presente che per poter aderire alle richieste per motivi personali la motivazione deve essere ben specificata a priori.
A tale proposito si richiede se le visite mediche ed accertamenti sanitari, comprese anche le visite dentistiche (che potrebbero anche essere programmate per evitare le assenze all'ultimo momento) dovrebbero rientrare tra i permessi di cui all'art. 8 lettere d) e dbis) del CCRL deI 24.12.2002 e a chi compete, quindi entrando nel merito, la decisione dei particolari o gravi motivi personali o familiari.
 

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 2596 del 14 giugno u.s. si conferma quanto già indicato sull'argomento in una risposta a quesito pervenuto dalla Direzione amministrativa del personale dell'Amministrazione regionale (della quale si allega un estratto) nella quale, oltre a fare un elenco indicativo ma non esaustivo dei motivi di concessione del congedo di cui all'art. 8 lett. d) e d bis) del CCRL 24/12/2002, si esclude la possibilità di far rientrare tra le casistiche di concessione di permessi retribuiti di cui alle due lettere dell'art. 8 le visite mediche del lavoratore, una volta esaurite le 18 ore ai sensi dell'art. 9.

Contratto correlato