QUESITO
L'art. 8, comma 1, lett. a), del C.C.R.L. vigente prevede la concessione, ai dipendenti che ne facciano richiesta, di n. 8 giorni all'anno per partecipazione a concorsi o esami, specificando che tale concessione è limitata ai giorni di svolgimento delle prove.
Sembrerebbe di capire che, la norma contrattuale di cui sopra così come formulata, voglia garantire al dipendente il diritto alla partecipazione ai concorsi e/o esami e non il diritto ad avere, comunque, la giornata libera ed a disposizione, eventualmente per prepararsi all'esame o per un recupero psicofisico.
Per quanto sopra si richiede a codesta Agenzia, nel caso l'attività lavorativa del dipendente sia prevista nella mattinata e l'esame o il concorso in orario pomeridiano, se al dipendente spetta comunque il permesso previsto dall'art. 8 sopracitato.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 4159 del 06.06.2003, di pari oggetto, si precisa che i permessi di cui all'art. 8, comma 1, lett. a) sono da fruirsi a giornate intere; nel caso in cui il dipendente presti attività lavorativa solo nella mattinata questi avrà diritto di assentarsi dal lavoro, su sua richiesta, anche se l'esame è sostenuto nel pomeriggio.