Quesito.

Data:

5 febbraio 2003

Riferimenti:

QUESITO

 

Si chiede di conoscere:

Nel caso di assenza dal lavoro per interdizione anticipata o per congedo obbligatorio della lavoratrice in stato di gravidanza, in presenza di un contratto a tempo determinato con scadenza anteriore al termine di interdizione anticipata od obbligatoria,come deve essere retribuita la dipendente nel periodo successivo alla scadenza del contratto e fino al termine del congedo obbligatorio per maternità. (80% della retribuzione, come previsto dall'Art. 22, comma 1, del D. Lgs 151/2001? 100% della retribuzione, come previsto dall'art. 11 del C.C.R.L. 24/12/2002?)

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 2592 del 02.05.2003, di pari oggetto, si precisa che l'art. 54, comma 7, del CCRL del 24.12.2002 prevede espressamente che al personale a tempo determinato si applica lo stesso trattamento giuridico ed economico del restante personale a tempo indeterminato, salvo le eccezioni espressamente indicate nello stesso articolo. Pertanto, le disposizioni a tutela delle lavoratrici madri (art.11 comma 1) si applicano anche al personale a tempo determinato, negli stessi modi previsti per il restante personale, anche per quanto riguarda la retribuzione (100%).
Precisiamo, inoltre, che il trattamento economico spettante in caso di assenza dal lavoro per interdizione anticipata o per astensione obbligatoria per maternità, a differenza di quello previsto per l'astensione facoltativa o per le ipotesi di malattia, nei rapporti a tempo determinato continua ad essere corrisposto alla lavoratrice madre anche dopo la scadenza del termine del contratto.

Contratto correlato