Quesito

Data:

17 maggio 2002

Riferimenti:

QUESITO

 

Nel caso si prospetti, durante il corso del rapporto di lavoro, una gravidanza di una dipendente assunta a tempo determinato e nel caso che parte dell'astensione obbligatoria dal lavoro vada a ricadere nel periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro stesso, si chiede di conoscere se sia dovuta o meno la retribuzione per il periodo successivo al termine del contratto di lavoro, che coincida con quello di astensione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente in tema di tutela della maternità e congedi parentali.

 

PARERE

 

Con riferimento al quesito da Voi posto, trasmesso a questa Agenzia per competenza da parte del C.E.L.V.A., si precisa che la dipendente che fruisca del congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) e che, per scadenza del termine del proprio contratto a tempo determinato, veda la risoluzione del proprio rapporto di lavoro, ha diritto all'indennità di maternità (ex art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001) fino alla scadenza del congedo stesso.
Per quanto sopra detto si conclude che:
a) fino alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato alla dipendente posta in congedo per maternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (ex art. 19 comma 7 CCNL 94/97);
b) dopo la conclusione del rapporto di lavoro spetta l'indennità giornaliera di maternità pari all'80% della retribuzione (ex art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 151/2001).

 

Contratto correlato