Quesito
17 maggio 2002
QUESITO
Nel caso si prospetti, durante il corso del rapporto di lavoro, una gravidanza di una dipendente assunta a tempo determinato e nel caso che parte dell'astensione obbligatoria dal lavoro vada a ricadere nel periodo successivo alla conclusione del rapporto di lavoro stesso, si chiede di conoscere se sia dovuta o meno la retribuzione per il periodo successivo al termine del contratto di lavoro, che coincida con quello di astensione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente in tema di tutela della maternità e congedi parentali.
PARERE
Con riferimento al quesito da Voi posto, trasmesso a questa Agenzia per competenza da parte del C.E.L.V.A., si precisa che la dipendente che fruisca del congedo per maternità (ex astensione obbligatoria) e che, per scadenza del termine del proprio contratto a tempo determinato, veda la risoluzione del proprio rapporto di lavoro, ha diritto all'indennità di maternità (ex art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001) fino alla scadenza del congedo stesso.
Per quanto sopra detto si conclude che:
a) fino alla risoluzione del proprio rapporto di lavoro a tempo determinato alla dipendente posta in congedo per maternità spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti (ex art. 19 comma 7 CCNL 94/97);
b) dopo la conclusione del rapporto di lavoro spetta l'indennità giornaliera di maternità pari all'80% della retribuzione (ex art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 151/2001).
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CCRL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998/99 NONCHÉ ANTICIPAZIONI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2000/2001 DEL PERSONALE APPARTENENTE AI LIVELLI FUNZIONALI DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Categorie
- Area
- Comparto Unico Livelli