Quesiti e pareri

Quesiti in ordine all'applicazione del CCRL 1998/2001 del 24/12/2002 (PARTE 2 - PARERI)

PARERE

 (*)

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 13217/U.P. del 10.04.2003, di pari oggetto, ed in particolare ai dubbi interpretativi da Voi esposti circa alcuni articoli del contratto del 24/12/2002 si forniscono le seguenti delucidazioni:
Art. 2 - Riduzione di orario
Quali sono le condizioni per l’applicazione della riduzione di orario a 35 ore settimanali?
Le condizioni per applicare la riduzione di orario a 35 ore settimanali sono due:
- la presenza di orari di lavoro articolati su turni, se comprensivi di quello notturno - fanno eccezione la polizia municipale e le assistenti domiciliari e tutelari dei servizi in favore degli anziani e disabili (microcomunità) - articolati secondo una programmazione plurisettimanale;
- i maggiori oneri derivanti dall'applicazione della riduzione d'orario devono essere fronteggiati con proporzionali riduzioni del lavoro straordinario oppure con stabili modifiche degli assetti organizzativi.
La riduzione a 35 ore settimanali è applicabile al Corpo valdostano dei vigili del fuoco?
Ai sensi dall'art. 26 comma 11 del CCRL la riduzione del lavoro a 35 ore settimanali non è applicabile al Corpo valdostano dei vigili del fuoco.
Qual è il divisore per i lavoratori per le 35 ore settimanali?
Per la determinazione dell'indennità oraria di turno e del compenso per lavoro straordinario dei lavoratori con 35 ore settimanali occorre fare riferimento alla retribuzione oraria ottenuta dividendo la retribuzione mensile per un divisore corrispondentemente riproporzionato (151,66 - art. 55 comma 3).
La stessa regola è da applicare al caso del calcolo della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario o aggiuntivo dei dipendenti a tempo parziale a condizione di riproporzionare anche il corrispondente dividendo.
Art. 3 - Ferie
Il godimento delle ferie può dar luogo a resti oltre le  28 giornate, nel caso di orario di lavoro articolato su 5 giorni, e le 32 giornate, nel caso di orario di lavoro articolato su 6 giorni"?
Il godimento delle ferie ad ore non può dar luogo ad utilizzo dell’istituto superiore alle 28 o delle 32 giornate, a seconda che abbia rispettivamente l'orario di lavoro articolato su 5 o su 6 giorni (art. 3 comma 5).
Tra gli istituti che riducono la prestazione lavorativa e che non sono cumulabili con la fruizione delle ferie ad ore è corretto ricomprendere oltre a tutti permessi orari (permessi brevi, visite mediche, diritto allo studio…) anche il riposo compensativo?
E' corretto ricomprendere tra gli istituti che riducono la prestazione lavorativa e che non sono cumulabili con la fruizione delle ferie anche il riposo compensativo.
Art. 5 comma 8 - Patologie gravi
Quali sono i criteri per l’esatta applicazione dell’art. 5 comma 8 (Terapie salvavita)
La norma è applicabile se ricorrono le particolari gravi patologie che richiedono terapie salvavita, alcune delle quali sono espressamente indicate (a titolo esemplificativo) nello stesso articolo.
Secondo la precisa formulazione del testo, nella disciplina, rientrano solo i giorni di assenza  (vale a dire l’intere giornata) in cui ci si sottopone a terapie salvavita o ad accertamenti diagnostici conseguenti a patologie gravi.
Non possono essere ricondotti alla particolare disciplina del comma 8 i periodi di assenza giustificati dal ricovero ospedaliero, ma non giustificati da terapie salvavita, né quelli di ulteriore assenza, anche se imputabili a convalescenza post-terapia o post-accertamento.
In ogni caso le assenze devono essere debitamente certificate come avvenute a titolo di terapia salvavita o di accertamento diagnostico e la relativa documentazione deve essere rilasciata dalla competente ASL (es.: reparto specialistico interessato) o altra struttura convenzionata (non è sufficiente l’attestazione del medico curante).
Qualora l'assenza non si protragga per l'intera giornata ma sia limitata ad un periodo di tempo inferiore alla metà dell’orario giornaliero di lavoro il lavoratore dovrà usufruire dei permessi orari per visite mediche ed accertamenti sanitari di cui all'art. 9.
Art. 5 bis - Malattia tempo determinato
I limiti temporali della malattia per il personale a tempo determinato
Per il calcolo del periodo massimo retribuibile, il periodo di attività lavorativa prestata nei dodici mesi precedenti deve essere depurato di tutte le assenze, eccezion fatta per le ferie.
Secondo quanto disposto dal comma 4 lettera c) dell'art. 5 bis, nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato non abbia prestato attività lavorativa nei dodici mesi precedenti l'evento morboso esso non avrà diritto ad alcun giorno di assenza per malattia.
Art. 7 bis - Trattamento per attività prestata in giorno festivo - riposo compensativo
Sull’argomento si rimanda alle linee interpretative dell’ARRS che si integrano con le precisazioni che seguono.
FESTIVO – RIPOSO COMPENSATIVO - STRAORDINARIO
Il trattamento previsto dal comma 1 dell'art. 7 bis (compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria con diritto al riposo compensativo) è da applicarsi al caso del dipendente che è chiamato a prestare attività lavorativa straordinaria nel giorno di riposo settimanale.
Il dipendente matura il diritto a compensare un numero di ore pari a quelle lavorate nel giorno di riposo settimanale, con l’eccezione di quanto sottoriportato.
Possono essere cumulabili con la maggiorazione aggiuntiva del 50% altri compensi accessori giornalieri e collegati alla presenza in servizio (es. indennità maneggio valori ecc.).
Nella fattispecie che segue può essere cumulabile anche lo straordinario. Infatti se un lavoratore presta attività, nel giorno di riposo settimanale, superiore al numero di ore medie prestate giornalmente, l'eccedenza di ore lavorate può essere pagata come straordinario. Per chiarire si propone il seguente esempio: un lavoratore lavora mediamente 7 ore e 12 minuti al giorno per cinque giorni la settimana. Il giorno della domenica – di riposo - viene chiamato a prestare 10 ore e 12 minuti. Per le prime 7 ore e 12 minuti gli verrà corrisposto il compenso orario aggiuntivo del 50% con diritto al riposo compensativo; per le restanti 3 ore avrà diritto al compenso per lavoro straordinario, se richiesto.
Per quanto riguarda il dubbio interpretativo del comma 2 dell'art. 7 bis si concorda con la Vostra conclusione. Nel giorno festivo infrasettimanale solo l'attività straordinaria prestata dal dipendente fa maturare il diritto o a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Nel caso in cui venga prestata attività ordinaria occorrerà applicare la maggiorazione oraria festiva (allegato A del contratto) oppure, se trattasi di lavoratore turnista, l'indennità di turno festivo di cui all'art. 26.
Art. 8 - Permessi retribuiti
Premessa : il tenore del testo contrattuale non configura nella materia in argomento un diritto soggettivo da parte del lavoratore, ma conferma il permanere dell’esistenza della concessione. In pratica , il permesso non è dovuto , ma viene concesso in presenza di determinate condizioni.
E’ opinione dell’ARRS che alcune fattispecie di permessi – quelli nei fatti paragonabili ad un diritto -  possano essere concessi  a semplice documentata domanda (partecipazione a concorsi ed esami – lutti – matrimonio – nascite dei figli ), mentre per i restanti necessita una particolare attenzione nella valutazione dei relativi motivi.
Da quando decorre il permesso per la nascita del figlio?
Nel caso in cui il particolare motivo sia la nascita del figlio al dipendente spettano fino a tre giorni decorrenti dall'evento con la precisazione che se è stata resa attività lavorativa nel giorno della nascita il permesso decorre dal giorno successivo.
Permessi testimoniali e per le funzioni di giudice popolare
Nel caso in cui siano prestati degli interventi testimoniali in procedimenti penali e civili nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, tali interventi vengono considerati attività lavorativa a tutti gli effetti.
Laddove la testimonianza non è resa nell'interesse dell'Amministrazione di appartenenza l'assenza deve essere imputata a ferie, permesso breve oppure, come specificato nell'elenco di cui al punto successivo, a permesso per particolari motivi. La partecipazione ad un’udienza in qualità di giudice popolare, vista l’obbligatorietà dell’incarico, è assimilata allo svolgimento di funzioni pubbliche elettive .
La disciplina di tali assenze ( giudice popolare ) è pertanto da ricondurre tra le assenze  per “permessi per doveri civici“ da ricomprendere nelle altre aspettative previste da disposizioni di legge (trova applicazione il combinato disposto dell'art. 2 bis della L. 74/78 e l'art. 4 della L. 816/85). Quando il lavoratore  è impegnato nella funzione di giudice popolare ha, quindi, diritto ad un permesso retribuito per il tempo necessario all’espletamento di tale funzione.
Permessi lettere d) e  d bis )
Gli eventi già disciplinati da specifiche norme contrattuali o di legge sono esclusi dai permessi retribuiti di cui all'art. 8 lettere d) e d bis).
Un elenco indicativo ma non esaustivo dei motivi di concessione del congedo per motivi particolari è il seguente:
• nascita dei figli (fino a 3 giorni decorrenti dal giorno della nascita o. in caso di attività lavorativa prestata in quella giornata, decorrenti dal giorno successivo la nascita);
• primo inserimento dei figli di età inferiore ai tre anni all'asilo nido;
• assistenza al figlio minore malato affetto da grave patologia e ricoverato;
• accompagnamento di un parente entro il 2° grado o di un affine entro il 1° grado, anche non conviventi, non autosufficiente a visita medica, a condizione che la documentazione relativa attesti una durata del tempo necessario all'accompagnamento superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero;
• accompagnamento di un familiare ad una visita medica specialistica fuori Valle;
• impossibilità o difficoltà di raggiungere la propria sede di lavoro per chiusura delle strade a seguito di evento calamitoso;
• interventi testimoniali in procedimenti giudiziali penali o civili resi non nell'interesse dell'Amministrazione.
Tra i particolari motivi possono essere fatti rientrare gli esami ed i concorsi, una volta  esauriti gli 8 giorni, le visite mediche del lavoratore, una volta esaurite le 18 ore, ecc.
NO . Si rinvia a quanto già detto al punto precedente.
Qual’ è la differenza, tra i motivi di cui alla lettera d) ed i motivi di cui alla lettera d bis) ?
I giorni complessivamente concedibili al dipendente per particolari motivi sono nove. Di questi tre possono essere concessi al verificarsi di un semplice stato di necessità e sei nel caso ricorra uno stato di gravità.
Qual è la corretta applicazione dell’Art. 8 comma 4 - Permessi retribuiti
Non è possibile una commistione di fruizione del permesso a giorni e ad ore: il dipendente deve fare la preventiva scelta di fruizione interamente a giornate intere oppure ad ore, in quest'ultimo caso è stabilito che le tre giornate corrispondono a 21,5 ore lavorative.
Le 21,5 ore di permesso sono il numero di ore che possono essere concesse in alternativa ai 3 giorni.
Nell'accordo devono essere indicati i giorni in cui il dipendente usufruirà della riduzione d'orario.
Qual è la corretta applicazione dell’Art. 19 - Cumulo di aspettative - assenze - congedi
I periodi di assenza vanno rapportati a giornate intere e non devono essere considerate le altre assenze.
Nel cumulo  rientrano tutte le assenze comprese quelle  per malattia .
Preavviso - Art. 23 - Periodo di prova
Nel caso in cui il dipendente sia vincitore di pubblico concorso presso altra Amministrazione e sia collocato in aspettativa senza assegni per la durata del periodo di prova nel momento in cui rassegna le dimissioni presso l'Ente di provenienza si applica il comma 5 dell'art. 24. E' infatti facoltà della parte che riceve la risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso senza che sia dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso.
Art. 24 - Termini di preavviso
comma 4: si concorda che nella fattispecie non si applica l'art. 24 comma 3 e quindi la trattenuta è da riferirsi al solo periodo di preavviso.
comma 6: si concorda sull'inderogabilità della disposizione in base alla quale l'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso.
Gerarchia delle fonti
Il contratto di comparto è gerarchicamente sovra-ordinato a quello di settore le cui clausole in contrasto sono nulle.
Trattamento di trasferta – vigile del fuoco e guardia forestale che guida mezzo
Come è noto la disciplina del trattamento economico in trasferta è prevista dall'art. 4 del CCRL. Rispetto al quesito rileva il comma 2, lett. d). Tale articolo prende in considerazione, al fine della corresponsione del compenso per lavoro straordinario, il solo caso delle prestazioni lavorative effettivamente rese nella sede della missione.
Sancisce che "Si considera, a tal fine (lavoro straordinario) solo il tempo effettivamente lavorato, tranne che nel caso degli autisti per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo".
La previsione esplicita del computo del tempo di viaggio per i soli autisti conferma la lettura interpretativa secondo la quale il medesimo "tempo di viaggio" non è valutabile come "lavoro effettivamente prestato" con riferimento a tutte le altre categorie di personale.
Quando non si tratti di autisti il tempo di viaggio può coprire la prestazione di lavoro prevista per quel giorno se in orario coincidente, ma non potrà mai dar luogo a prestazioni straordinarie. Se dentro l'orario di trasferta è compreso l'orario di servizio questo s'intende assolto;
per poter dar luogo a straordinario durante la trasferta occorre prestare effettivo servizio in attività considerate lavorative oltre l'orario di servizio.
Il dipendente, di qualsiasi categoria, inviato in trasferta e autorizzato alla guida di un mezzo dell'ente, non può in alcun caso essere considerato un lavoratore con profilo di autista; il tempo di guida, pertanto, non può essere valutato utile ai fini del calcolo delle ore di lavoro prestate nella sede della missione, mentre sarà considerato ai fini della attribuzione dell'indennità di trasferta. Qualora durante il viaggio l'ipotetico lavoratore in argomento sia chiamato a prestare attività ( chiamata via radio per intervento di emergenza lungo itinerario percorso) oltre il normale orario di lavoro, il relativo periodo è lavorativo conseguentemente valido per lo straordinario, il restante tempo è trasferta.
Durante il periodo di prova al quale eventualmente fosse sottoposto il lavoratore a tempo determinato l'unica parte che ha diritto di recedere senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso è l'Amministrazione ?
SI.
Si trasmettono due allegati contenenti le linee interpretative di alcuni articoli del CCRL del 24.12.2003: il primo riguarda gli articoli 7 bis e 26; il secondo l'art. 28.
Si precisa infine che circa le risposte ai quesiti relativi ai turni queste sono fornite nell'allegato "Appunto di lavoro" mentre per quanto riguarda il part-time si rimanda all’acquisizione da parte dell’ARRS di ulteriori elementi rispetto alle questioni poste.
APPUNTO DI LAVORO
L'articolo 26 del contratto di comparto del 24/12/2002 disciplina l'istituto della turnazione, prevedendo che lo stesso consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere e/o settimanali.
Di seguito sono elencati gli elementi richiesti per poter qualificare il dipendente turnista:
ØI turni possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;
ØLe prestazioni lavorative devono essere distribuite nell'arco del mese in modo da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Ente;
ØIl periodo di riferimento per calcolare la ciclicità dei turni è il mese, la reale alternanza di turno con altri addetti almeno settimanale.
Si analizzeranno ora i vari quesiti inviati alla Direzione al fine di definire meglio il concetto di turno.
Quesito n. 1): dipendente che presta la propria attività secondo il seguente orario di lavoro:
1a settimana: dal lunedì al sabato  8:00 - 14:00;
2a settimana: dal lunedì al sabato 8:00 - 14:00;
3a settimana: dal lunedì al sabato 13:00 - 19:00;
4a settimana: dal lunedì al sabato 13:00 - 19:00.
il dipendente può essere qualificato turnista?
Risposta: il dipendente non può essere qualificato turnista in quanto manca l'avvicendamento su base settimanale ( vedasi allegato d) punto 2 ).
Quesito n. 2) dipendente che articola il proprio orario di lavoro come di seguito rappresentato:
1a settimana: dal lunedì al sabato  8:00 - 14:00;
2a settimana: dal lunedì al sabato  13:00 - 19:00;
3a settimana: dal lunedì al sabato  8:00 - 14:00;
4a settimana: dal lunedì al sabato spezzato.
il dipendente può essere qualificato turnista?
Risposta: il dipendente non può essere qualificato turnista in quanto non vi è una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano: due turni antimeridiano e uno soltanto pomeridiano.
Nell’ ipotesi prospettata i dipendenti avranno diritto per 3 settimane all’indennità di turno,mentre la 4^ sarà considerata di lavoro ordinario.
Quesito n. 3): dipendente che articola, settimanalmente, il proprio orario di lavoro come di seguito rappresentato:
1a settimana:
lunedì       08:00 - 14:00;
martedì     13:00 - 19:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      08:00 - 14:00;
venerdì     13:00 - 19:00.  
sabato    08:00 - 14:00
2a settimana:
lunedì       08:00 - 14:00;
martedì     13:00 - 19:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      08:00 - 14:00;
venerdì     13:00 - 19:00.  
sabato    08:00 - 14:00
3a settimana:
lunedì       08:00 - 14:00;
martedì     13:00 - 19:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      08:00 - 14:00;
venerdì     13:00 - 19:00.  
sabato    08:00 - 14:00
4a settimana:
lunedì       08:00 - 14:00;
martedì     13:00 - 19:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      08:00 - 14:00;
venerdì     13:00 - 19:00.  
sabato    08:00 - 14:00
il dipendente può essere qualificato turnista?
Risposta: il dipendente non può essere qualificato turnista in quanto non vi è avvicendamento dei turni nell'arco del mese. Nel caso in cui l'articolazione mensile dell'orario di lavoro sia la seguente, il dipendente potrà essere qualificato come turnista esclusivamente per i giorni in cui l'orario di lavoro non è spezzato:
1a settimana:
lunedì       08:00 - 14:00;
martedì     13:00 - 19:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      08:00 - 14:00;
venerdì     13:00 - 19:00.  
sabato    08:00 - 14:00
2a settimana:
lunedì       13:00 - 19:00;
martedì     08:00 - 14:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      13:00 - 19:00; 
venerdì      08:00 - 14:00; 
sabato    13:00 - 19:00
3a settimana:
lunedì       08:00 - 14:00;
martedì     13:00 - 19:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      08:00 - 14:00;
venerdì     13:00 - 19:00.  
sabato    08:00 - 14:00
4a settimana:
lunedì       13:00 - 19:00;
martedì     08:00 - 14:00;
mercoledì  spezzato;
giovedì      13:00 - 19:00;
venerdì     08:00 - 14:00.  
sabato    13:00 - 19:00
Quesito n. 4: dipendente che articola il proprio orario di lavoro come di seguito rappresentato, è da qualificarsi turnista?
1a settimana: da lunedì a sabato 08:00 - 14:00
2a settimana: dal lunedì al mercoledì  08:00 - 14:00 e dal giovedì al sabato 13:30 - 19:30;
3a settimana: dal lunedì al sabato 13:30 - 19:30
4a settimana: dal lunedì al mercoledì  13:00 - 19:30 e dal giovedì al sabato 08:00 - 14:00.
il dipendente può essere qualificato turnista?
Risposta: Il dipendente non è turnista in quanto non vi è un reale avvicendamento fra i vari turni settimanali,. Infatti l’avvicendamento avviene ogni 10 giorni.Viene meno in tal modo una delle condizioni dell’allegato D ( comma 5 punto 2 )
Diversamente il dipendente è qualificato come turnista qualora il dipendente articoli il proprio orario di lavoro come di seguito rappresentato:
1a settimana: dal lunedì al mercoledì  08:00 - 14:00 e dal giovedì al sabato 13:30 - 19:30;
2a settimana: dal lunedì al mercoledì  13:30 - 19:30 e dal giovedì al sabato 08:00 - 14:00;
3a settimana: dal lunedì al mercoledì  08:00 - 14:00 e dal giovedì al sabato 13:30 - 19:30;
4a settimana: dal lunedì al mercoledì  13:30 - 19:30 e dal giovedì al sabato 08:00 - 14:00.
Quesito n. 5): Una scuola istituisce un servizio di turni per il personale con profilo professionale di bidello limitatamente a n. 4 bidelli su un totale di 10 bidelli. I 4 bidelli possono definirsi turnisti?
Risposta: I turni sono istituiti dalle varie strutture dirigenziali in funzione delle proprie esigenze organizzative e consistono nell'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere e/o settimanali. Posto che la disposizione sopracitata non prevede che tutto il personale debba ruotare, si sottolinea come la finalità del dispositivo è quella di consentire all'Ente di strutturare gli orari di lavoro in maniera funzionale rispetto alle esigenze del servizio. Si ritiene pertanto che, ai fini della qualificazione del personale turnista, non si possa prescindere dalle singole esigenze di servizio: se l'esigenza è di strutturare il personale in turni esclusivamente 4 dipendenti su un totale di 10, si ritiene che questi 4 dipendenti siano qualificabili come turnisti.
Quesito n. 6): Quale trattamento accessorio spetta al dipendente turnista che presta ordinaria attività di lavoro settimanale nella giornata festiva infrasettimanale?
Risposta: al dipendente spetta la sola indennità di turno festivo.
Quesito n. 7): Quale trattamento accessorio spetta al dipendente turnista chiamato eccezionalmente a prestare attività lavorativa nella propria giornata di riposo settimanale?
Risposta: al dipendente compete il compenso aggiuntivo del 50% e il diritto al riposo compensativo. Non spetta l'indennità di turno. In tale caso rileva la circostanza che la prestazione è stata resa nella giornata di riposo settimanale.
Quesito n. 8): Quale trattamento accessorio compete al dipendente turnista chiamato a prestare attività lavorativa nella giornata del riposo settimanale che coincide con una festività infrasettimanale?
Risposta: al dipendente compete il compenso aggiuntivo del 50% e il diritto al riposo compensativo,nonché ,se inserito in una struttura con orario di servizio distribuito su tutti i giorni della settimana, l’ulteriore giornata prevista dal comma 6 dell’art.7 bis
Quesito n. 9): Il dipendente che per ferie o malattia non può prestare attività lavorativa perde la qualificazione di turnista?
Risposta: la circostanza che il lavoratore non abbia prestato servizio per ferie o per malattia non incide sulla circostanza che lo stesso è formalmente inserito in un'organizzazione a turni. L'indennità spetta per le giornate effettive di lavoro.
Quesito n. 10): Che cosa si intende per "numero equilibrato di turni".
Risposta: per numero equilibrato di turni non si intende un numero identico di turni, un ragionevole differenziale tra i turni, di una o due unità, non contraddice il concetto di equilibrio. Esempio dipendente con il seguente orario di lavoro è da considerarsi turnista:
Il dipendente lavora alternandosi nella settimana in turno antimeridiani e pomeridiani e cioè:
Lunedì antimeridiano;
Martedì pomeridiano;
Mercoledì antimeridiano;
Giovedì pomeridiano;
Venerdì antimeridiano;    
A fine del mese i turni antimeridiano risultano di numero superiore rispetto a quelli pomeridiano, il dipendente può essere comunque qualificato turnista.
Con la precisazione che la settimana susseguente a quella dell’esempio il lunedì è caratterizzato da turno pomeridiano con prosecuzione dell’alternanza dei giorni successivi e conseguente riequilibrio mensile.
Per quanto riguarda il trattamento economico accessorio collegato all'effettiva prestazione di lavori articolata in turni, si precisa quanto segue:
Al dipendente che presta ordinaria attività in giornata festiva (infrasettimanale o meno) oppure di domenica spetta esclusivamente l'indennità di turno festiva.