Quesiti in ordine a distacco sindacale.
3 novembre 2004
obsoleto
QUESITO
(*)
Si sottopongono all'attenzione dello spett.le Consorzio in indirizzo i seguenti quesiti con richiesta di riscontro in cortesi termini solleciti:
"Qualora un dipendente di una Amministrazione del Comparto Enti Locali della Valle d'Aosta sia posto in distacco sindacale, quali spese di retribuzione da corrispondersi al suddetto dipendente il Fondo Distacchi Sindacali è tenuto a rimborsare all'Ente di appartenenza, atteso che:
a) l'art. 5 dell'Accordo sulla disciplina dei Distacchi, Aspettative e Permessi Sindacali nelle Amministrazioni del Comparto Enti Locali della Valle d'Aosta siglato il 13.11.1998 pone a carico dell'Amministrazione di appartenenza del dipendente la spesa derivante da: 1) trattamento economico fondamentale, 2) retribuzione di posizione e/o di professionalità in godimento e relativi aggiornamenti, 3) oneri contributivi a carico dell'Ente datore dì lavoro sulle voci di cui ai punti 1) e 2) e l'art. 7 dello stesso Accordo, stabilisce che il F.D.S. rimborserà all'Ente le spese sostenute per l'erogazione del trattamento economico fondamentale nonché gli oneri riflessi versati agli Enti previdenziali ed assistenziali senza nulla dire con riguardo alla voce di retribuzione contemplata all'art. 5 lettera a) punto 2);
b) l'art. 50, comma 3, del CCRL prot. 559 del 24.12.02 fa espresso rimando, per la disciplina degli oneri finanziari relativi al trattamento economico dei dipendenti in distacco sindacale, all'Accordo del 13.11.98 sopra menzionato ed al comma 1, del medesimo articolo, stabilisce che compete al dipendente posto in distacco sindacale la retribuzione individuale di cui agli artt. 17, 19 (retribuzione di posizione) se in godimento al momento del distacco — 37, 39 (salario di risultato) e 40 del CCRL del 12.06.00.
Si chiede altresì quale sia la norma di riferimento che consenta eventualmente all'Ente scrivente di considerare la suddetta retribuzione di posizione e salario di risultato (per il personale in. distacco sindacale) non ricompresi nel Fondo Unico Aziendale, nonché Il riferimento normativo che consenta all'Amministrazione l'eventuale nomina di. ulteriore responsabile del Servizio, posto che l'Ente ha già proceduto alla nomina di tre responsabili di cui uno prossimo al suddetto distacco sindacale".
Si chiede infine — in considerazione che il distacco sindacale è stato richiesto dopo decorsa una sola settimana dalla nomina del suddetto personale quale responsabile del servizio — se l'organo di governo dell'ente possa/debba, previa concertazione sindacale, procedere ad una nuova quantificazione della relativa indennità di posizione in quanto originariamente determinata in misura elevata con riferimento ad una valutazione delle posizioni organizzative e relativa graduazione delle funzioni direttamente riferita alla strategicità rispetto ai programmi dell'amministrazione.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1141 dell'11.03.2004, di pari oggetto, trasmessa a questa Agenzia per competenza da parte del Presidente del CELVA, si precisa che la spesa che il Fondo distacchi sindacali deve rimborsare all'Ente che abbia un dipendente in distacco è stabilita dall'art. 7 dell'accordo relativo alla disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni del comparto Enti Locali della Valle d'Aosta siglato in data 13 novembre 1998 tra il Presidente della Regione e le Organizzazioni sindacali; questo articolo prevede, come da Voi specificato, che il Fondo rimborsi la spesa sostenuta per l'erogazione del trattamento economico fondamentale nonché gli oneri riflessi versati agli Enti previdenziali ed assistenziali.
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, il salario di professionalità ed il salario di risultato, questi continuano ad essere a carico dell'Ente, senza possibilità di rimborso da parte del Fondo distacchi sindacali, sulla base di quanto disposto dall'art. 5 dell'accordo relativo alla disciplina dei distacchi, aspettative e permessi sindacali nelle amministrazioni del comparto Enti Locali della Valle d'Aosta e dal relativo regolamento applicativo, nonché dall'art. 50 del CCRL 24.12.2002.
Riguardo le domande da Voi poste si precisa quanto segue:
1) non è possibile, per il personale posto in distacco sindacale, finanziare la retribuzione di posizione ed il salario di risultato con risorse che non siano quelle che vanno a costituire il Fondo unico aziendale;
2) essendo Codesta Comunità Montana classificata nella 2^ fascia, ha la possibilità, per quanto disposto dall'accordo per la definizione della contrattazione del settore Enti locali in applicazione dell'art. 5 del CCRL 1998/2001, di nominare fino ad un massimo di tre responsabili dei servizi. Se l'Ente è interessato a nominare un ulteriore responsabile dei servizi vi potrà provvedere solo attraverso l'applicazione dell'art. 18 comma 3 del CCRL 12.06.2000.
3) nel caso di un dipendente al quale sia concesso il distacco sindacale dopo decorsa una settimana dalla nomina quale responsabile del servizio e non voglia procedere all'attribuzione della responsabilità del servizio ad altra persona, sicuramente l'organo di governo dell'Ente può procedere ad una nuova quantificazione dell'indennità di posizione.
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE E CHIUSURA DEL CONTRATTO 1998/2001 PARTE NORMATIVA PER IL QUADRIENNIO 1998/2001 PARTE ECONOMICA PER IL BIENNIO 2000/2001 DEFINIZIONE DELLA PARTE ECONOMICA RELATIVA AL BIENNIO 2002/2003 - PER IL PERSONALE APPARTENENTE ALLE CATEGORIE DI TUTTI GLI ENTI DEL COMPARTO UNICO DELLA VALLE D'AOSTA
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Categorie
- Area
- Comparto Unico Livelli