QUESITO
Con la presente si richiede a codesta Agenzia di voler fornire alcuni chiarimenti in merito alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, disciplinata dagli artt. 085 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del Comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13 dicembre 2010, ed in particolare:
PARERE
E’ necessario premettere che tutti i provvedimenti attinenti alla concessione ovvero al diniego del part-time devono necessariamente prendere a principale riferimento il provvedimento concernente la dotazione organica dell’ente nel quale devono essere evidenziati anche il numero e la tipologia dei rapporti di lavoro concedibili. Una volta adottato detto provvedimento l’ente non può negare la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale o viceversa se vi è la disponibilità di posti e tenuto conto dell’obbligo contenuto nell’art. 086, comma 16 del “Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13 dicembre 2010 nel quale è espressamente sancito che “Il contingente del 25% (sempreché l’ente non abbia optato per una percentuale diversa) di cui al comma 1 è utilizzato fino alla sua capienza …”.
Venendo, quindi, agli specifici quesiti, relativamente a quello contrassegnato dalla lettera “A”, non pare possibile negare la trasformazione sulla base dell’impossibilità di assumere altro personale a tempo determinato a part-time per i vincoli della finanza pubblica se non previa modificazione del provvedimento della dotazione organica che, complessivamente, non incrementi la dotazione stessa limitandosi ad una redistribuzione quantitativa delle ore attraverso l’istituzione di posti a part-time.
Per quanto concerne il quesito contrassegnato dalla lettera “B” valgono, grosso modo, le considerazioni svolte al punto precedente poiché, qualora vi siano posti disponibili, le motivate esigenze di servizio potranno, in caso di grave pregiudizio alla funzionalità del servizio, consentire solamente un differimento della trasformazione per un periodo massimo di quattro mesi (art. 086, comma 7 del citato Testo unico), ferme restando le cautele evidenziate al comma 1 dell’art. 086.
Venendo, infine, al quesito contrassegnato dalla lettera “C” non si ritiene possibile far rientrare, d’imperio, a tempo pieno un dipendente che ha in corso un rapporto a part-time poiché, anche in questo caso ciò potrebbe avvenire solo a due condizioni: a) nel provvedimento della pianta organica deve esservi un posto a tempo pieno libero (ovvero una frazione di posto che sommata a quelle del dipendente consenta di arrivare al tempo pieno); b) bisogna acquisire il consenso del dipendente al ritorno a tempo pieno e provvedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro. Detta conclusione è anche avvalorata da un parere ARAN che qui si allega in copia.