Quesiti in merito all'accordo per la definizione delle modalità e dei criteri per la costituzione e la ripartizione dei fondi per gli Uffici tecnici in materia di Lavori Pubblici.

Data:

5 luglio 2004

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

L'art.  2, comma 3 dell'accordo di cui all'oggetto prevede che una somma non superiore dell' 1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro è corrisposta al personale dell'Amministrazione operante in qualità di Coordinatore, Direttore dei Lavori, Progettista, etc.
1) Nel caso in cui sia stato acquisito da altra Amministrazione, sotto forma di convenzione, il progetto esecutivo di un'opera e le risorse economiche necessarie, quindi con sostanziale trasformazione dell'Ente Committente, trasferendo al Comune l'obbiettivo di realizzare le opere portando a termine i minimi adeguamenti necessari all'esecutivo (attualizzazione prezzi e adeguamenti antisismici), le procedure espropriative, la gara, l'esecuzione e il collaudo dei lavori, si chiede se, in quale misura e a quali condizioni possano essere corrisposti gli incentivi di cui sopra ( nulla in proposito è riportato nella convenzione di cui sopra ).
2) Qualora poi si ritenga dì affidare il Coordinamento del ciclo a Tecnici diversi per le differenti fasi di esecuzione (es. 1) da Preliminare ad affidamento all'impresa e 2) da affidamento all'impresa a collaudo) è possibile, all'interno della percentuale incentivata e dietro rigida definizione degli obiettivi negli atti di incarico del dirigente, incentivare separatamente dette figure ?
3) Qualora all'atto dell'affidamento dei Lavori si decida di mutare la modalità organizzativa, ad es. affidando la Direzione lavori all'interno, è legittimo ricalcolare le spettanze dovute ?
4) Si chiede infine se e come debbano essere tenute in conto le modifiche in materia di incentivi al personale tecnico dell'Amministrazione, ai sensi della merloni - ter e successive modifiche e integrazioni, riportate nella legge nazionale n. 350 del 24/12/2003 (finanziaria 2004) all' art. 3 comma 9.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 7167 del 07.05.2004, di pari oggetto, si premette innanzitutto che la somma destinata all'incentivazione delle attività svolte dagli Uffici tecnici (stabilita dal vigente accordo nella misura dell'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro) è ripartita tra il personale operante in qualità di coordinatore del ciclo, incaricato della redazione del progetto, del piano della sicurezza nelle fasi di progettazione  ed esecuzione, della direzione dei lavori, del collaudo nonché tra i loro collaboratori, ovvero di redattore dell'atto di pianificazione. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni non svolte costituiscono economie.
Per quanto riguarda le vostre richieste si precisa quanto segue:
- nel caso da Voi esposto in cui vi siano due committenti per la realizzazione di un'unica opera, la percentuale dell'1,5% va applicata sul valore complessivo di questa per ottenere la somma che incentivi i lavori effettuati dagli Uffici tecnici di entrambi i committenti; come già detto, le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni non svolte da entrambi gli enti costituiscono economie;
- per quanto riguarda il coordinamento del ciclo affidato a tecnici diversi occorre precisare che per l'incentivazione di questa fase bisogna fare riferimento alla L.R. 20 giugno 1996, n. 12, ed in particolare all'art. 4 comma 4 e comma 5 lettera e), che prevede una specificità legislativa regionale non presente a livello nazionale. Da tale specificità è possibile incentivare tecnici diversi a condizione che le funzioni siano state preventivamente attribuite loro tramite un formale atto di incarico del dirigente.   In questo caso il coordinatore del ciclo sovraintende alle attività a questi attribuite e la ripartizione dell'incentivazione viene effettuata nel rispetto della percentuale spettante al coordinamento del ciclo;
- nel caso si decida di mutare la modalità organizzativa all'atto di affidamento dei lavori  (ad es. affidando la direzione lavori all'interno) è possibile ricalcolare le spettanze dovute tra le varie fasi del ciclo di lavori tenendo però presente che in qualsiasi caso devono essere rispettati l'importo massimo destinabile all'incentivazione delle fasi, pari all'1,5% della somma posta a base di gara di un'opera o di un lavoro, e la relativa applicazione degli artt. 7 e 8 dell'accordo del 04/04/2002;
- i riferimenti normativi citati (Merloni ter e successive modifiche ed integrazioni, riportate nella legge n. 350 del 24/12/2003 (finanziaria 2004) art. 3 comma 29) dispongono che la percentuale destinata al calcolo della somma destinata all'incentivazione delle fasi del ciclo di lavori non sia superiore al 2%. Questo vincolo, a livello regionale, viene rispettato in quanto con accordo del 04/04/2002 la percentuale è stata fissata all'1,5%, salva la possibilità di modificarla con successivi accordi tra le parti.

Contratto correlato