Quesiti in merito al Trattamento di trasferta.

Data:

17 marzo 2003

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)

Con riferimento al C.C.R.L. 24.12.2002, art. 44 "Trattamento di trasferta" ed in particolare al comma 2, lettera d) che stabilisce che ai fini del computo delle ore di straordinario si considera solo il tempo effettivamente lavorato nella sede di trasferta, si pongono i seguenti quesiti:
1) Un dipendente, il cui orario di lavoro giornaliero è di 7h. (8,30-12,30/13,30-16,30), si reca ad un corso di aggiornamento della durata di 1 giorno. L'orario del corso è articolato come segue: 9,00-12,30/14,30-17,30 (6h. e 30 minuti). Il dipendente parte dalla sede del Municipio alle ore 8,00 e rientra alle ore 18,30 (10h. e 30 minuti di trasferta). Egli richiede lo straordinario per 2h. e 30 minuti (dalle 8,00 alle 8,30 e dalle 16,30 alle 18,30). Considerato che l'impegno del dipendente (10h. e 30 minuti) è comunque superiore al periodo di attività lavorativa stabilito per quel giorno (7h.), si chiede di conoscere se l'attività lavorativa dello stesso, riferita a quel giorno specifico, sia considerata espletata, oppure, lo stesso debba addirittura provvedere al recupero della mezz'ora data dalla differenza tra le 7h. lavorative previste e le 6h. e 30 minuti di durata effettiva del corso di aggiornamento?
2) Una dipendente, il cui orario di lavoro giornaliero è di 4h. e 40 minuti (12,00-14,00/15,45-18,15) si reca ad Aosta, per acquistare alimenti per la mensa scolastica. La dipendente parte dalla sede del Municipio alle ore 8,30 e rientra alle ore 13,15 (trasferta di 4h. e 45 minuti). La stessa richiede lo straordinario per 3h. e 30 minuti (dalle ore 8,30 alle ore 12,00). Dato atto che lo scarico del materiale viene effettuato nell'orario di lavoro ordinario (13,15-14,00), si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dello straordinario, è corretto calcolare solo il tempo effettivamente utilizzato per la spesa, con esclusione del viaggio, per un totale quindi di 2h. e 45 minuti? Si precisa che il viaggio non viene conteggiato perché, data la grande quantità di merce da trasportare, in questi casi viene utilizzato lo scuolabus e quindi la stessa viene accompagnata da un autista.
3) Una dipendente, il cui orario di lavoro giornaliero è di 7 h. (8,00-12,30/13,30-16,30) si reca a Torino in trasferta (distretto militare per liste di leva). La stessa utilizza per il viaggio i mezzi di trasporto pubblico. Ella parte dalla sede del Municipio alle ore 7,30; il treno parte alle ore 8,15 ed arriva a Torino alle ore 9.45. La dipendente raggiunge il distretto militare in 30 minuti e svolge la propria attività lavorativa dalle ore 10,15 alle ore 11,45 (30 minuti). Alle ore 12,30 la stessa parte dalla stazione ferroviaria e rientra in sede alle ore 14,30 nella quale continua la propria attività fino alle ore 16,30. La dipendente richiede lo straordinario per 1 ora e 30 minuti (7,30-8,00/12,30-13,30). Si chiede di conoscere se, ai fini del calcolo dello straordinario, è corretto conteggiare solo i 30 minuti di effettivo lavoro svolto nella sede della trasferta?
Si pone inoltre il seguente quesito:
Un Vigile porta all'Ufficio del Registro di Chàtillon dei registri da vidimare; dopodiché lo stesso continua la trasferta sino ad Aosta per ritirare delle visure camerali. Ipotizzando che tutta la trasferta venga effettuata in orario di lavoro, che il tempo trascorso in viaggio sia di 2 ore ed il tempo effettivamente lavorato nella trasferta sia di 30 minuti, si chiede se è considerato lavorativo tutto il periodo della trasferta (viaggio+tempo trascorso negli uffici) o solamente il lavoro svolto nei singoli uffici? Se è valida la la ipotesi, si chiede se la stessa sia applicabile solo per la figura del Vigile, in quanto la fattispecie lavorativa del Vigile potrebbe includere mansioni del genere, oppure è applicabile anche ad un qualsiasi dipendente? Se invece è valida la 2a ipotesi, si chiede se il Vigile debba recuperare le 2 ore di viaggio lavorando 2 ore in più rispetto al suo normale orario d'ufficio?

 

PARERE

 

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 2414/I del 17.03.2003, di pari oggetto, si precisa che l'indennità di trasferta di cui all'art. 44 del CCRL siglato in data 24.12.2002 va corrisposta dal momento di inizio al momento di termine della trasferta stessa; è da considerare straordinario l'attività lavorativa non entrocontenuta nell'orario di lavoro.
Con questa premessa vengono, di seguito, esaminati i casi da Voi esposti:
1. il dipendente ha diritto all'indennità di trasferta per l'intera durata della missione (dalle ore 8.00 alle ore 18.30) ed a un'ora di straordinario (dalle ore 16,30 alle ore 17,30) in quanto il corso è equiparabile ad attività lavorativa nella sede di trasferta protrattasi oltre l'orario di lavoro previsto per quella giornata;
2. l'indennità di trasferta deve essere pagata dalle ore 8,30 alle ore 13,15. Per il calcolo dello straordinario deve essere considerato solo il tempo effettivamente utilizzato per la spesa escludendo quindi il tempo occorso per il viaggio. Il fatto che la dipendente abbia utilizzato lo scuolabus e sia stata accompagnata da un autista è ininfluente ai fini del calcolo degli istituti contrattuali considerati.
3. la dipendente ha diritto unicamente all'indennità di trasferta dalle ore 7,30 alle ore 14,30. Non ha diritto alla mezz'ora di straordinario per l'effettivo lavoro svolto nella località della trasferta (dalle ore 10,15 alle ore 11,45) perché entrocontenuta nel proprio orario di lavoro.
4. nel caso da Voi prospettato è valida la prima ipotesi esposta con la precisazione che questa è applicabile ad un qualsiasi altro dipendente e non solo al vigile urbano.

Contratto correlato