QUESITO
(*)
1. L'art. 10 del contratto di cui all'oggetto (Congedi per gravi motivi) al comma 2 recita:" Durante tale periodo il dipendente non ha diritto alla retribuzione, conserva il posto di lavoro e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa; tale periodo è inoltre utile al fini della maturazione dell'anzianità di servizio."
Al contrario, l'art. 4, comma 2, della Legge 53/00 prevedeva che detto periodo non fosse valido né ai fini dell'anzianità del servizio, né ai fini previdenziali. Si pensa quindi che si tratti di una condizione più favorevole del presente contratto. Si richiede quali siano i contributi che gli Enti devono versare per i periodi in cui i dipendenti sono in congedo per gravi motivi.
2. L'Art. 38 bis (indennità operatori area di vigilanza municipale) recita: "AI personale dell'area di vigilanza inquadrato in categoria C posizione C1, .compete a titolo di integrazione tabellare un'indennità pari a € 970 annui. Detto importo sostituisce l'indennità di vigilanza prevista all'art. 41 lettera a) del CCRL 12/06/00". L'indennità di vigilanza veniva corrisposta in misura diversa ai vigili sia della posizione C1 che della posizione C2 a seconda che avessero oppure no il possesso dei requisiti per l'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 5 e 10 della Legge 07/03/86, n. 65. Si richiede quindi se debba essere tolta solo ai C1 o anche ai C2 .
3. L'Art. 48 Mensa al comma 4 recita "Il servizio mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori e/o alle persone non autosufficienti. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di lavoro".
La Comunità Montana ha in gestione il servizio mensa delle scuole medie di Villeneuve con n. 5 addetti che prestano un orario dalle 8.00 alla 15,30. Finora anche a seguito di interpellanze sindacali, questi dipendenti hanno usufruito di pasto gratuito nell'ambito dell'orario di lavoro. Attualmente stando al testo letterale del nuovo CCRL dovrebbero interrompere almeno di mezz'ora il servizio e pagare il pasto in considerazione del fatto che detto personale non presta assistenza ai minori. Si chiede se l'interpretazione è corretta.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 505 del 31.01.2003, di pari oggetto, si precisa quanto segue:
1. L'art. 10 del CCRL 24.12.2002 "Congedi per gravi motivi" riprende in massima parte l'art. 2 del Decreto 21.07.2000 n. 278. Il Decreto 278/2000 è a sua volta attuazione della L. 53/2000 che all'art. 4 comma 2 specifica che il congedo non è computato nell'anzianità in servizio.
L'art. 4 del citato decreto 278/2000 recita che i contratti collettivi (e questo è il nostro caso) possono prevedere condizioni di maggior favore rispetto a quelle previste dallo stesso decreto. Il CCRL può stabilire condizioni di maggior favore rispetto allo stato giuridico e al trattamento economico dei dipendenti interessati, mentre non ha competenza in merito al trattamento previdenziale disciplinato dalle norme di legge.
Per tali ragioni il periodo è computabile ai fini dell'anzianità di servizio (es. anzianità per selezioni interne, per partecipazione a concorsi ecc.), ma detto computo non ha alcun risvolto previdenziale stante il dettato dell'art. 4 comma 2 della L. 53/2000.
Il periodo in questione può essere riscattato dal lavoratore con la prosecuzione volontaria.
2. Si precisa che in data 14/03/2003 è stato riscritto l'articolo in argomento. Il testo concordato, allo stato in attesa di ratifica da parte della Giunta Regionale, così recita: "Per il personale dell'area della vigilanza inquadrato in categoria C posizione C1 l'integrazione tabellare in essere è pari a € 970,00 con decorrenza 1/1/2003. Detto importo non sostituisce l'indennità di vigilanza".
3. Anche in questo caso, come per il punto precedente, l'articolo è stato riscritto nel modo seguente: "Il servizio mensa è gratuito per il personale che contestualmente è tenuto ad assicurare la vigilanza e l'assistenza ai minori ed alle persone non autosufficienti e per il personale degli enti che gestiscono le mense che sia tenuto a consumare il pasto in orari particolari e disagiati in relazione all'erogazione dei servizi di mensa. Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell'orario di lavoro".