QUESITI

Data:

17 febbraio 2005

Riferimenti:

QUESITO

 

1) ASPETTATIVA PER MOTIVI DI FAMIGLIA

Un dipendente di questa Amministrazione ha richiesto un periodo di aspettativa per motivi di famiglia previsto dall'art. 16 del vigente contratto collettivo di lavoro, nella misura di 10 (dieci) ore settimanali su 5 giorni, con orario lavorativo giornaliero ridotto: da lettura del comma 2 dell'art. succitato parrebbe che tale aspettativa possa essere concessa solamente a mesi (eventualmente a periodi di 15 giorni). La sottoscritta ritiene che la richiesta di cui sopra possa configurarsi come un part-time, regolamentato, ovviamente, in maniera diversa.

2) RETRIBUZIONE AI SENSI ART. 5 BIS – COMMA 3 DEL CCRL

Alla luce della citata norma, la quale prevede che il periodo massimo retribuibile, in caso di assenza per malattia di un dipendente assunto a tempo determinato, non possa essere superiore al periodo di attività lavorativa prestata nei dodici mesi antecedenti l'evento morboso, sorgono i seguenti dubbi interpretativi:
a. per il calcolo dei dodici mesi antecedenti l'evento morboso vengono tenuti in considerazione i periodi riguardanti contratti di lavoro precedenti (sempre con questo Ente) o soltanto il periodo riguardante il contratto in corso?
b. nei caso si debbano tenere in considerazione tutti i periodi lavorativi dei 12 mesi precedenti l'evento morboso, per il conteggio dei periodo massimo retribuibile vengono tenuti in considerazione anche gli intervalli di tempo non lavorati tra le varie fasi contrattuali?
c. per conteggiare il periodo di malattia da retribuire si tengono in conto anche le giornate di riposo comprese fra due periodi di malattia? (es. 1° certificato dal lun. 2 al ven. 6, 2° certificato dal lun. 9 al mer. 11).

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1218 del 17.02.2005, di pari oggetto, si precisa che l’istituto dell’aspettativa rientra tra le cause della sospensione del rapporto di lavoro ed ha l’obiettivo di coprire completamente, necessariamente e comunque il monte ore di lavoro – con riferimento minimo alla giornata – che si sarebbe dovuto prestare nell’azienda. Per tale ragione l’istituto non è frazionabile ad ore.
Si precisa che, al contrario della norma nazionale, il CCRL non prevede un numero massimo di periodi nel triennio in cui usufruire dell’istituto e che, pertanto, l’aspettativa in argomento possa essere concessa anche a giorni, fermo restando le esigenze organizzative e di servizio.
Per quanto riguarda le assenze per malattia per il personale assunto a tempo determinato di cui all'art. 5 bis del CCRL, il periodo massimo retribuibile è costituito dai periodi di attività lavorativa prestati nei dodici mesi precedenti l'evento morboso, considerando solo il periodo del contratto in corso.
Per il conteggio del periodo di malattia debbono essere considerate anche le giornate di riposo comprese tra due eventi morbosi solo nell'ipotesi in cui il medico curante certifichi la continuazione della malattia.

Contratto correlato