Quesiti

Data:

13 marzo 2003

Riferimenti:

obsoleto

QUESITO

 (*)
In riferimento all'art. 3 del C.C.R.L. del 24.12.2002 che recita "Al dipendente spetta un periodo di ferie retribuite per ogni anno di servizio, corrispondente a 202 ore lavorative, fruibili di norma a giornate intere in relazione allo specifico orario giornaliero di lavoro...ln ogni caso l'applicazione del comma 1) non può dar luogo a utilizzi dell'istituto superiori alle 28 giornate di ferie, nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni e di 32 giornate di ferie, nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 6 giorni; oppure utilizzo superiore o inferiore alle 4 giornate di festività soppresse"
si richiede quanto segue:
- cosa si intende per  "fruibili di norma a giornate intere"?
- un dipendente che lavora su 6 giornate lavorative per 6 ore giornaliere ha diritto ad un totale di 36 giorni di ferie, moltiplicando i 36 giorni per le 6 ore giornaliere si raggiunge un monte ore di 216 ore di ferie usufruite. Il totale ore di ferie a cui ha diritto è però pari a 231: lo stesso potrà godere della differenza di ore residue?
In riferimento all'art. 24 del D.Lgs. 151 del 26.03.2001 che stabilisce che "l'indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro previsti dall'art. 54, comma 3, lettere b) e c), che si verifichino durante i rapporti di congedo di maternità previsti dagli artt. 16 e 17" si chiede se la dipendente che si trovi nella condizione di cui sopra matura, dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, í giorni di congedo ordinario per il periodo di congedo di maternità.
In riferimento all'art. 16 del C.C.R.L. del 24.12.2002 che recita " ...può essere concessa una aspettativa per motivi personali o di famiglia della durata non superiore a dodici mesi in un triennio" e in riferimento all'art. 19 del C.C.R.L. del 24.12.2002 che recita "il dipendente non può usufruire di periodi di assenza o di congedo o di aspettativa a qualsiasi titolo per più di 36 mesi nel quinquennio precedente l'ultima assenza e/o aspettativa e/o congedo per la formazione."
si richiede quanto segue:
se la durata di dodici mesi nel triennio deve essere considerata come retroattiva oppure i mesi vengono calcolati a partire dall'entrata in vigore del suddetto contratto; che cosa si intende per periodi di assenza"
se i 36 mesi di assenza nel quinquennio precedente l'ultima assenza e/o aspettativa e/o congedo per la formazione sono anch'essi retroattivi oppure vengono calcolati a partire dall'entrata in vigore del suddetto contratto.
In riferimento all'art. 28 del C.C.R.L. del 24.12.2002 relativo all'istituto della pronta reperibilità si chiede quanto segue:
l'importo orario dell'indennità spettante ad un dipendente a cui venga assegnata una reperibilità dalle ore 0.00 alle ore 14.00 (pari a 14 ore consecutive);
l'importo orario dell'indennità spettante ad un dipendente a cui venga assegnata una reperibilità dalle ore 14.00 alle ore 24.00 (pari a 10 ore consecutive);
- l'importo orario dell'indennità spettante ad un dipendente a cui venga assegnata una reperibilità dalle ore 14.00 alle ore 14.00 del giorno successivo (pari a 24 ore consecutive);
- l'importo orario dell'indennità spettante ad un dipendente a cui venga assegnata una reperibilità dalle ore 16.00 alle ore 24.00 (pari a 12 ore consecutive) e che abbia prestato servizio dalle 16.00 alle 18.00.

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 1788 del 13.03.2003, di pari oggetto, si precisa quanto segue:
1. nel caso in cui il dipendente fruisca delle ferie a giornate intere, al raggiungimento delle 28 giornate nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni o delle 32 giornate nel caso di distribuzione su 6 giornate la presenza di eventuali residui di ore di ferie rispetto al monte ore globale fruibile deve intendersi ininfluente per cui il dipendente non ne potrà godere; analoga considerazione va fatta per il caso delle festività soppresse: al raggiungimento delle quattro giornate sono da considerarsi perse le ore residue rispetto al totale delle 29 ore fruibili;
2. nell'ipotesi prospettata le ferie non maturano oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, pur mantenendo il diritto all'indennità di maternità;
3. per quanto concerne i riferimenti agli artt. 16 e 19 del CCRL del 24/12/2002 si tenga presente che:
- la durata di dodici mesi nel triennio dell'aspettativa per motivi personali o di famiglia deve essere considerata retroattiva per cui non deve essere presa a riferimento la data di entrata in vigore del contratto;
- i riferimenti contrattuali alle aspettative, alle assenze ed ai congedi paiono sufficientemente esaustivi;
- anche i 36 mesi di assenza nel quinquennio precedente l'ultima assenza e/o aspettativa e/o congedo per la formazione sono da calcolarsi retroattivamente;
4. in relazione ad alcune incertezze segnalateci circa le modalità di applicazione dell’art. 28 del CCRL del 24.12.2002 si forniscono i seguenti chiarimenti:
Quali sono le modalità di pagamento della indennità di reperibilità?
L'art. 28, comma 1, del CCRL del 24.12.2002 fissa il nuovo compenso in € 10,33 per ogni 12 ore ed è, quindi, destinato ad aumentare in proporzione all'eventuale numero di ore effettivamente prestate oltre le 12 prese a base del calcolo. Nel caso di reperibilità in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato, tale importo è raddoppiato.
Pertanto, nel caso di turno non festivo di 18 ore, il compenso da corrispondere sarà di € 15,50, pari a 10.33 per il turno di 12 ore, a cui si aggiungono, secondo un mero calcolo di proporzionalità, ulteriori € 5,17 corrispondenti alle altre 6 ore di reperibilità prestata (senza alcuna maggiorazione!).
Al di sotto delle 12 ore, l'indennità è frazionabile in misura non inferiore a 4 ore (quindi anche per periodi inferiori dovrà essere corrisposto il minimo rappresentato da 1/3 dell'indennità - € 3,44). Per frazionamenti, invece, compresi tra le 4 ore e le 11 ore l’indennità oraria per servizio diurno è pari a € 0.93  ed a € 1.03 per servizio notturno.
Così nel caso di una reperibilità di 7 ore diurne, l'indennità sarà pari ai 7 x 0.93. L’indennità oraria nel comma 4 dell’art.28 deve essere applicata ai soli periodi di reperibilità inferiori alle 12 ore e non anche alle ore eccedenti tale durata.
La regola del raddoppio del compenso festivo di cui al comma 1 dell’art. 28 va applicata con riferimento a € 10.33 anche nell’ipotesi di frazionamento del periodo di 12 ore.
Esempio: 6 ore di reperibilità in giornata festiva o notturna festiva: compenso 1/12 di 10.33 x 6 ore x 2 (raddoppio per giornata festiva)
Esempio: 3 ore di reperibilità in giornata festiva o notturna: compenso 1/3 di 10,33 x 2 (raddoppio per giornata festiva)
L'indennità di reperibilità non può essere corrisposta per le ore di servizio effettivamente prestato, a qualsiasi titolo; ne consegue che l'eventuale periodo lavorato a seguito di chiamata di un dipendente in reperibilità, viene considerato "servizio comunque prestato" con diritto al relativo computo vuoi ai fini del rispetto dell'orario ordinario, vuoi ai fini delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario.
Cosa si deve intendere con l'espressione "sei volte in un mese" riferito al limite per la reperibilità?
Il limite di "sei volte in un mese" previsto dall'art. 28, comma 3, del CCRL del 24.12.2002, per la durata della reperibilità, deve essere correttamente inteso come equivalente a "sei periodi", dovendosi conteggiare ogni "periodo" nell'ambito di una giornata di 24 ore.
Ad esempio: sei periodi di 12 ore, ovvero sei periodi di 18 ore nel mese (oppure 4 di 18 e 2 di 24 oppure ancora 6 di 24) rappresentano il limite massimo di durata dei vincoli della reperibilità per il singolo lavoratore.
Come deve essere inteso il riposo compensativo del personale in reperibilità in giornata di riposo settimanale?
Sulla esatta applicazione della disciplina del riposo compensativo di cui all'art. 28, comma 7, si conferma che la fruizione del riposo stesso non comporta una riduzione delle ordinarie 36 ore di lavoro nella settimana di riferimento, che devono essere evidentemente ridistribuite nelle altre giornate della medesima settimana.
Quali sono i diritti del lavoratore in reperibilità che viene chiamato a prestare la propria attività anche per una sola ora in giornata di riposo settimanale?
l'eventuale periodo lavorato, a seguito di chiamata di un dipendente in reperibilità, viene considerato "servizio a qualsiasi titolo prestato", e con diritto al relativo computo vuoi ai fini del rispetto dell'orario ordinario, vuoi ai fini delle eventuali prestazioni di lavoro straordinario, e pertanto dovrà essere scomputato dalle ore di reperibilità sia ai fini del trattamento economico (nel rispetto del minimo rappresentato da 1/3 dell'indennità) sia ai fini del riposo compensativo.
Per l'unica ora di lavoro effettivo prestato in reperibilità (a seguito di chiamata) nella giornata di riposo settimanale (di norma la domenica) , trova applicazione l'art. 7 bis, comma 1 del CCRL del 24.12.2002, e pertanto, il lavoratore ha diritto alla retribuzione oraria ivi prevista ed avrà diritto anche ad una corrispondente riduzione dell'orario della settimana di fruizione (36-1), oltre all'applicazione del disposto dell'art. 28 comma 7.
Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 28, commi 1 e 3 del CCRL del 24.12.2002, è possibile collocare un lavoratore in reperibilità per più di 12 ore?
Le 12 ore, previste per il periodo di reperibilità dall'art. 28, comma 1, rappresentano una durata standard, a cui viene rapportato il compenso di € 10,33, ivi previsto; pertanto la clausola contrattuale non crea un vincolo di durata giornaliera (le 12 ore) per il ricorso alla reperibilità di un medesimo lavoratore; questo, quindi, potrà essere collocato in reperibilità anche per 24 ore, fermo restando il suo diritto a percepire il doppio compenso (10,33 x 2).
Da quanto sopra ne deriva:
• reperibilità dalle ore 0.00 alle ore 14.00 (pari a 14 ore consecutive):
                € 10,33 + € 10,33 x 2/12 = 10,33 + 1,72 = € 12,05
• reperibilità dalle ore 14.00 alle ore 24.00 (pari a 10 ore consecutive):
                dalle ore 14.00 alle ore 22.00: € 0,93 x 8 = € 7,44
                dalle ore 22.00 alle ore 24.00: € 1,03 x 2 = € 2,06
                                                   Totale   € 9,50
• reperibilità dalle ore 14.00 alle ore 14.00 (pari a 24 ore consecutive):
                 € 10,33 x 2 = € 20,66
• reperibilità dalle ore 16.00 alle ore 24.00 con prestazione di servizio dalle ore 16.00 alle ore 18.00:
                 dalle ore 18.00 alle ore 22.00: € 0,93 x 4 = € 3,72
                 dalle ore 22.00 alle ore 24.00: € 1,03 x 2 = € 2,06

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