Quesiti

Data:

7 agosto 2002

Riferimenti:

obsoleto

 

QUESITO

 (*)

Una dipendente comunale, in congedo parentale, ha richiesto un periodo di congedo per malattia. Si chiede di voler precisare se:

1) tale periodo di congedo debba essere concesso;

2) se detto periodo interrompe il congedo parentale;

3) se il congedo parentale, eventualmente sospeso, possa essere fruito successivamente.

 

Si chiede altresì, se una dipendente che abbia già fruito nel corso dell'anno di giorni 30 di congedo straordinario retribuito e chieda 15 giorni di congedo per matrimonio, abbia diritto per tale periodo al trattamento economico intero.

 

PARERE

 

In riferimento alla Vs. nota prot. n. 6111 del 8 luglio 2002, nella quale è posto il quesito sulla possibilità o meno di sospendere il congedo parentale già  autorizzato e in fruizione, a seguito di richiesta di un periodo di assenza per malattia, a nostro avviso la risposta è negativa. Tale parere è suffragato dal commento del Prof. Luca Tomassia (Edizioni Maggioli - Assenze e congedi parentali negli EE.LL.): "Il periodo di astensione non può essere interrotto con assenze ad altro titolo (ferie, malattie, compresa quella del bambino, in caso di altri figli di età tra uno e otto anni); conseguentemente l'insorgenza di uno stato di malattia non comporta alcuna modifica nella durata dell'astensione facoltativa per il periodo in atto. L'interessato può comunque rientrare in servizio prima del periodo richiesto, avendo cura di darne preavviso al responsabile della struttura di appartenenza" e fermo restando che un eventuale successivo periodo di astensione dovrà essere richiesto con le modalità previste dalla normativa in essere.

Per quanto riguarda il secondo quesito posto, bisogna rilevare che il congedo straordinario retribuito da Voi citato non è previsto da alcuna norma legislativa e/o contrattuale per cui al fine di dare una risposta si chiede di comunicare a quale titolo è stato concesso.

Contratto correlato