PROVVEDIMENTO DI INCARICO NUOVO SEGRETARIO
5 aprile 2001
obsoleto
QUESITO
(*)
Facendo seguito alla comunicazione prot. n. 329 dei 26.04.2001 del Consiglio d'Amministrazione per la Gestione dell'Albo e dei Segretari, che allego in copia, relativa ' all'oggetto, con la presente mi permetto di formulare le seguenti osservazioni, anche in relazione alla ventilata richiesta di Interpretazione autentica dell'art. 22 (e non 23, come indicato nella lettera) del C.C.R.L. per l'area dirigenziale (supplemento ordinario al B.U.R. n. 49/2000):
1) l'art. 22 del C.C.R.L. fa riferimento ai dirigenti dì cui all'art. 13 del Regolamento Regionale 17.08.1999 n. 4 "Ordinamento dei Segretari dei Comuni e delle Comunità Montane della Valle d'Aosta";
2) detto art. 13 del R.R. riguarda espressamente coloro che sono iscritti nella Parte Il° dell'Albo dei Segretari. L'interpretazione data dal Consigliò d'Amministrazione al termine "dirigenti" di cui all'art. 22 del Contratto, nel senso che solo chi è dirigente al momento dell'incarico può essere collocato in comando o posto in distacco, appare allo scrivente, non 'solo ingiustificatamente restrittiva, ma errata poiché l'art. 22 del Contratto . fa riferimento espresso e soltanto all'art. 13 del Regolamento 'Regionale ne consegue che tutti coloro che sono iscritti nella Parte 110 dell'Albo hanno diritto a beneficiare degli istituti del comando e del distacco;
3) contrariamente a quanto indicato dal Consiglio. d'Amministrazione, Io scrivente. ritiene che l'art. 22 "opera e svolge i suoi effetti all'interno della contrattazione dei Segretari comunali e di Comunità Montana anziché all'interno del generico "comparto della dirigenza" in quanto ha come finalità quella di favorire chi è iscritto nella Parte II° dell'Albo ad accedere all'incarico di Segreteria, senza perdere il posto in organico presso l'ente di appartenenza, e nello stesso tempo consente ai Sindaci di poter effettivamente attingere il Segretario anche nella Parte 11° dell'Albo senza limitazioni di sorta;
4) l'interpretazione restrittiva data, oltre a ledere un diritto contrattualmente sancito di chi è iscritto nella Parte Il° dell'Albo, è pure lesiva, nei suoi effetti: della autonomia di scelta del Sindaco, sancita dalla L.R. 46/1998 e dallo stesso Regolamento Regionale 4/1999.
PARERE
1) il CCRL dell'area dirigenziale per il quadriennio 1998/2001 sottoscritto in data 11 agosto 2000 disciplina esclusivamente il rapporto di lavoro dei dirigenti del comparto (art. 3). Al personale non dirigenziale si applica il relativo contratto 1998/2001 sottoscritto in data 12 giugno 2000;
2) l'art. 22 del CCRL dell'agosto 2000 fa esplicito riferimento ai dirigenti dell'art. 13 del RR 4/99, non a tutti i "soggetti" in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 4, della L.R. 46/98;
3) il contesto sopra richiamato evidenzia la necessità di prevedere specifica disciplina contrattuale volta a tutelare la conservazione del posto - nell'ipotesi che ci occupa - anche per i soggetti che, pur non essendo dirigenti, hanno i requisiti per essere iscritti alla II parte dell'albo, affinché i sindaci possano attingervi, senza limitazioni di sorta.
Sarà cura dell'ARRS porre l'argomento all'attenzione delle parti in occasione della definizione del secondo biennio economico contrattuale (2000/2001).
Contratto correlato
SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER LA DEFINIZIONE DEL CCRL PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998/2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998/99 PER L’AREA DIRIGENZIALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D’AOSTA.
- Comparto
- COMPARTO UNICO REGIONALE
- Tipo
- Accordi di Comparto Dirigenti
- Area
- Comparto Unico Dirigenti