Progressioni retributive orizzontali - sezione II testo unico 13.12.2010 - richiesta parere.
7 agosto 2011
Protocollo n. 579
QUESITO
La sezione II del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'aosta disciplina le progressioni orizzontali nell'ambito del pubblico impiego. Con la presente si chiede di conoscere se le disposizioni di cui all'articolo 9 comma 21 della legge 30 luglio 2010, n. 122, si applicano alle progressioni di cui all'articolo 137 comma 3 e articolo 138 e seguenti del testo unico, ovvero:
- le progressioni dalla prima alla seconda e dalla seconda alla terza posizione maturate negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto solo ai fini giuridici oppure danno diritto anche al relativo incremento economico?
- analogamente le progressioni dalla terza alla quarta posizione maturate negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto solo ai fini giuridici oppure danno diritto anche al relativo incremento economico?
- nell'ipotesi in cui la progressione dalla terza alla quarta non dia diritto al relativo incremento economico, le risorse del fondo in esubero costituiscono economia di spesa per l'ente? Parrebbe infatti scorretto non riconoscere il beneficio al dipendente e fare confluire le risorse residue nel FUA, in quanto in tal caso non si opererebbe alcun contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, come invece previsto dalla norma in argomento.
PARERE
Si precisa che questa Agenzia non fornisce interpretazioni di norme legislative ma, in un’ottica di fattiva collaborazione, si ritiene di fornire le indicazioni richieste fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.
Le progressioni orizzontali retributive che si sviluppano all’interno di ciascuna posizione economica (vale a dire il passaggio dalla prima alla seconda, dalla seconda alla terza e dalla terza alla quarta posizione retributiva) disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 producono effetti ai soli fini giuridici e non anche economici.
Bisogna sottolineare che il passaggio dalla terza alla quarta posizione retributiva è alimentato da un fondo di cui all’art. 141 (ex art. 138) del “Testo Unico delle disposizioni contrattuali e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13 dicembre 2010 e che l’art. 142 (ex art. 139) dello stesso Testo Unico prevede che, nel caso vi siano dei risparmi rispetto alla spesa dei passaggi effettuati, questi confluiscono nel FUA ai fini del salario di risultato dell’anno successivo.
L’art. 9, comma 21, del L. n. 122/2010 detta disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica ed in particolare ribadisce gli effetti esclusivamente giuridici delle progressioni economiche. A tal proposito è da citare anche il parere del 23 novembre 2010 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia – che stabilisce che, per il personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, anche contrattualizzato, le progressioni di carriera comunque denominate, eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Sulla base di quanto detto è opinione della scrivente Agenzia che, nell’ipotesi da Voi esposta di passaggio dalla terza alla quarta posizione retributiva, non maturando per il dipendente il diritto all’incremento economico per poter effettuare dei risparmi di spesa pubblica, le risorse del fondo in esubero, che sono già state contrattualizzate e quindi non costituiscono un maggior costo, confluiscono nella determinazione del fondo unico aziendale (FUA).
Si consideri che il disposto di cui all’art. 9 comma 1 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 sancisce che il trattamento economico complessivo dei dipendenti per gli anni 2011, 2012 e 2013 non deve aumentare rispetto a quanto corrisposto nel 2010 con ciò affermando il divieto di aumento della spesa ma non quello della diminuzione della stessa. L’assegnazione dei risparmi ottenuti dalla mancata attribuzione delle progressioni orizzontali al FUA per l’erogazione del salario di risultato è un costo già contrattualizzato e il mancato versamento si tradurrebbe in una diminuzione del trattamento economico.