QUESITO
Con riferimento al CCRL 21 maggio 2008 si chiede il seguente chiarimento:
per quanto concerne la progressione orizzontale (art. 18 e seguenti), qualora risulti in servizio un solo dipendente inquadrato nella cat. A, peraltro a tempo parziale, con conseguente dotazione del fondo “insufficiente a coprire per intero l’importo unitario di almeno una progressione alla 4^ posizione retributiva”, si deve provvedere obbligatoriamente alla formazione di una graduatoria unica, come previsto dall’art. 24 del CCRL?
PARERE
Relativamente alla problematica concernente la disciplina delle progressioni orizzontali ed, in particolare, all’obbligatorietà o meno dell’attivazione della progressione alla 4^ posizione retributiva in caso di carenza di fondi si deve, in primo luogo, fare riferimento a quanto disposto dall’art. 19, quinto comma del CCRL 21 maggio 2008 nel quale si stabilisce che “la progressione dalla 3^ alla 4^ posizione retributiva avviene con cadenza annuale a decorrere dal giorno 01 gennaio 2008, nel limite delle risorse disponibili nel fondo per la progressione orizzontale di cui al successivo art. 20 ….” e, secondariamente, alla previsione di cui all’art. 24 destinato proprio a disciplinare l’ipotesi dell’insufficienza di fondi. Dall’esame coordinato delle due disposizioni si desume che anche qualora le risorse economiche siano insufficienti a coprire almeno una progressione alla 4^ posizione retributiva si procede comunque alla formazione della graduatoria unica in quanto l’art. 24 non da la facoltà di provvedervi ma, al contrario, ne sancisce l’obbligatorietà.