Procedura di progressione orizzontale per il passaggio alla IV^ posizione retributiva - Stralcio del testo interpretativo tra ARRS e OO.SS. per l'applicazione dell'accordo per la definizione dei quadrienni normativi 2002/2005-2006/2009 e dei bienni economici 2006/2007-2008/2009

Data:

7 ottobre 2008

Riferimenti:

QUESITO

 

 In merito a quanto disposto al comma 2 dell’art. 28, si richiede:

a)     se anche il personale a tempo indeterminato cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la stipulazione del contratto, debba essere inquadrato nella terza posizione retributiva e se anch’esso accede alla procedura di progressione orizzontale per il passaggio alla quarta posizione retributiva decorrente dal 1.1.2008 di cui al comma 5 dell’art. 19;

b)     se anche in sede di prima applicazione l’accesso alle procedure di progressione orizzontale per il passaggio alla quarta posizione retributiva, debba essere effettuato nel rispetto dei requisiti e criteri di cui agli artt. 19 e 23.

 

 

PARERE

 

 

Per quanto concerne l’applicabilità delle disposizioni sulle progressioni orizzontali anche ai dipendenti cessati dal servizio tra il giorno 01 gennaio 2008 e l’entrata in vigore delle nuove norme contrattuali, pur mancando un’espressa previsione in proposito, si deve tenere sempre presente il generale principio secondo il quale i nuovi contratti si applicano a tutto il personale in servizio nel periodo di vigenza considerato dalle norme pattizie.

Relativamente, invece, all’applicabilità dei requisiti di cui agli articoli 19 e 23 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 anche in fase di prima applicazione (lettera “b”) è fuori di dubbio che gli stessi debbano essere sempre rispettati non essendovi norme in senso derogatorio alle prescrizioni contrattuali “de quibus”.

 

 

Contratto correlato