QUESITO
In merito a quanto disposto al comma 2 dell’art. 28, si richiede:
a) se anche il personale a tempo indeterminato cessato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e la stipulazione del contratto, debba essere inquadrato nella terza posizione retributiva e se anch’esso accede alla procedura di progressione orizzontale per il passaggio alla quarta posizione retributiva decorrente dal 1.1.2008 di cui al comma 5 dell’art. 19;
b) se anche in sede di prima applicazione l’accesso alle procedure di progressione orizzontale per il passaggio alla quarta posizione retributiva, debba essere effettuato nel rispetto dei requisiti e criteri di cui agli artt. 19 e 23.
PARERE
Per quanto concerne l’applicabilità delle disposizioni sulle progressioni orizzontali anche ai dipendenti cessati dal servizio tra il giorno 01 gennaio 2008 e l’entrata in vigore delle nuove norme contrattuali, pur mancando un’espressa previsione in proposito, si deve tenere sempre presente il generale principio secondo il quale i nuovi contratti si applicano a tutto il personale in servizio nel periodo di vigenza considerato dalle norme pattizie.
Relativamente, invece, all’applicabilità dei requisiti di cui agli articoli 19 e 23 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 anche in fase di prima applicazione (lettera “b”) è fuori di dubbio che gli stessi debbano essere sempre rispettati non essendovi norme in senso derogatorio alle prescrizioni contrattuali “de quibus”.