OGGETTO QUESITO
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Con la presente si chiede un parere in merito all'ipotesi di applicabilità dell'istituto regolamentato dall'art. 19 C.C.N.L. 94197 al dipendente assunto a tempo determinato. Più precisamente si chiede se il congedo per matrimonio concedibile in base a quanto espressamente previsto dai comma 6. ultimo capoverso, dell'art. 16, sia da concedersi retribuito (essendo il riferimento fatto al solo comma 3 dell'art. 19) o non retribuito.
PARERE
Le assunzioni a tempo determinato sono regolamentate dall’art. 16 del C.C.N.L. 94/97 che, al comma 6, con apposita norma generale prevede che “al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine” sancendo la parità di trattamento tra le due tipologie contrattuali.
Nelle precisazioni introdotte dallo stesso comma, ultimo capoverso, si prevede la particolarità delle fruizioni dei permessi non retribuiti per i contratti a T.D., rinviando all’art. 19, comma 3, la definizione della norma riguardante i permessi matrimoniali. Con tale dizione si intende trasportare la norma dalla particolarità alla generalità contrattuale assegnando pari condizioni tra lavoratori assunti con contratto a T.I. e T.D.
L’articolo 19 del C.C.N.L. 94/97, regolamenta espressamente i permessi retribuiti ed al comma 3 si ritrova la norma che disciplina i permessi matrimoniali.
Pertanto, è parere di questa Agenzia che l’articolo 19, comma 3, del C.C.N.L. 94/97 debba essere integralmente applicato ai lavoratori assunti con contratto a T.D. con la ovvia e conseguente retribuzione delle giornate di permesso matrimoniale.