QUESITO
(*)
Considerato che l'art. 9 del Contratto Collettivo Regionale del 24 dicembre 2002 prevede la possibilità, per il dipendente, di usufruire di 18 ore annuali di assenze giustificate retribuite per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche o esami clinici, ove non sia oggettivamente possibile effettuarli al di fuori dell'orario di lavoro, si richiede a codesta Agenzia un parere in merito alla possibilità di concedere i summenzionati permessi retribuiti per visite che non possono propriamente definirsi "mediche", in quanto non rientranti nella sfera della medicina tradizionale ma in quella della cosidetta "medicina alternativa", come per esempio: visite omeopatiche, naturopatiche, ecc., ovviamente sempre dietro esibizione di apposita certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione.
PARERE
Con riferimento alla Vs. nota prot. n. 1165 del 6.02.2006, di pari oggetto, si ritiene di poter affermare che non possono essere fatte rientrare tra i permessi per visite mediche ed accertamenti sanitari di cui all'art. 9 del CCRL 24/12/2002 quelle che propriamente mediche non possono definirsi; la citata norma, infatti, contiene l'indicazione delle fattispecie (visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche o esami clinici) per le quali è possibile beneficiare dei permessi ivi contemplati che non pare suscettibile di interpretazione estensiva.