Permessi per visite mediche ed accertamenti.

Data:

9 giugno 2010

Riferimenti:

Protocollo n. 362 / obsoleto

QUESITO

(*)

 Considerato che, ai sensi degli artt. 9 del CCRL 24/12/2002 e 5 CCRL 21/05/2008, il dipendente può usufruire, nei casi di assenze per visite mediche, prestazioni sanitarie e/o specialistiche o esami clinici, di n. 18 ore annuali di assenze giustificate retribuite, comprensive del tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il successivo rientro in servizio, si sottopone alla cortese attenzione di codesto Ente il seguente quesito:

- è possibile considerare come assenza giustificata retribuita il maggior tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere il luogo della prestazione e successivo rientro in sede facendo uso di mezzi pubblici in luogo del proprio automezzo?

 

PARERE

 

Con riferimento alla Vs. nota prot.n. 8975 del 16 agosto 2010, di pari oggetto,  si fa presente che le visite mediche, prestazioni sanitarie  e/o specialistiche  o esami clinici devono essere eseguiti per quanto possibile al di fuori dell’orario di lavoro. Ove questo non sia oggettivamente possibile le visite, giustificate con la presentazione di adeguata documentazione che attesti la durata oraria delle stesse, comprendono anche il tempo necessario per raggiungere il luogo della prestazione ed il successivo rientro in servizio.

Nulla è normato circa il mezzo che possa essere utilizzato per il raggiungimento del luogo dove è eseguita la visita che a parere di chi scrive può essere il mezzo proprio oppure un mezzo pubblico. Utilizzando quest’ultimo il tempo necessario per svolgere la visita è generalmente più lungo fermo restando il limite massimo di ore che possono essere utilizzate per svolgere le visite che rimangono 18.

 

Contratto correlato