Pareri in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Data:
22 dicembre 2011
Riferimenti:
Protocollo n. 1083
Argomenti
QUESITO
Con la presente si richiede, gentilmente, riscontro ai sotto riportati quesiti inerenti l'oggetto:
QUESITO N. 1 - art. 085, comma 1, lettera g)
Può essere concesso, ad un dipendente che ne faccia richiesta, un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo "combinato" al 66,20%, articolato in 26 ore settimanali e un mese non lavorativo?
QUESITO N. 2 - art. 086, comma 4
Pur essendoci ancora disponibilità di posti a tempo indeterminato, il dirigente, per la funzionalità del servizio, può concedere la trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di durata limitata (tempo determinato) ad un dipendente che faccia richiesta di part-time a tempo indeterminato?
PARERE
Per quanto concerne il quesito contrassegnato con il numero “1” con il quale si domanda se sia possibile concedere un part-time combinato al 66,20%, articolato su 26 ore settimanali ed un mese non lavorativo, la risposta pare potere essere affermativa in quanto la definizione di “rapporto di lavoro a tempo parziale combinato” di cui all’art. 085, comma 1, lett. “g” del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta sancisce che lo stesso si caratterizza per una riduzione di orario contenente elementi propri sia del part-time orizzontale, sia del part-time verticale. Dal momento che la riduzione della prestazione lavorativa, nel caso di part-time orizzontale, deve avvenire sull’orario giornaliero e, nel caso di part-time verticale, su periodi determinati nel corso della settimana, del mese o dell’anno, pare che l’ipotesi prospettata contenga le riduzioni richieste prevedendosi un mese di non lavoro nel corso dell’anno ed una riduzione giornaliera nell’orario di lavoro settimanale.
Relativamente al quesito contrassegnato con il numero “2” con il quale si chiede se sia possibile autorizzare un rapporto di lavoro a tempo parziale a tempo determinato a fronte di una richiesta a tempo indeterminato motivando detta modificazione con esigenze di funzionalità del servizio e pur essendo disponibili ancora posti a tempo indeterminato, pare che la risposta debba essere negativa in quanto l’unico limite alla concessione di part-time a tempo indeterminato è quello di cui all’art. 086, quarto comma del sopraccitato testo unico nel quale si prevede che i part-time a tempo indeterminato non possono superare il 40% del quantitativo del totale dei rapporti di lavoro concedibili nell’ente. Fino a che detto quantitativo non sia raggiunto eventuali richiesta non possono essere disattese.
Devesi, per completezza, rammentare che ogni ente deve provvedere prioritariamente, sentite le OO.SS., alla determinazione dei posti assegnabili a tempo parziale, alla necessaria individuazione del personale di particolare responsabilità gestionale, amministrativa, contabile, ecc. di cui all’art. 086, comma 1 t.u. escluso dal part-time e che l’art. 090 t.u. contempla altre tipologie di personale escluso ex contracto o perché appartenente a determinate categorie o perché investite di particolari posizioni organizzative (secondo comma art. 090).
Si rileva, infine, che le richieste di trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al parziale possono, ex art. 086, c. 7 t.u. essere differite e che, a livello legislativo, detta disposizione è stata abrogata dall’art. 73 del d.l. n. 112/2008, essendo ora prevista la possibilità di rigettare l’istanza di trasformazione nei casi di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell’Amministrazione.
Contratto correlato
Data:
13 dicembre 2010
/ Prot. 616