Parere in merito alle disposizioni sulle turnazioni di cui all'art. 078 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010.

Data:

11 maggio 2020

Riferimenti:

Protocollo n. 9650

Argomenti

QUESITI E PARERI

 

Con riferimento ai Vostri quesiti sotto riportati, il Comitato Regionale per le Relazioni Sindacali rassegna le seguenti considerazioni:

1. E’ consentito strutturare un orario di servizio settimanale di 6 giorni anziché 7, articolato su turni in base alle esigenze dell’ente, che preveda come giorno di riposo il settimo giorno coincidente con la domenica?


Si.


2. Se consentito, è necessario assicurare un orario unico per tutti i giorni della settimana in cui si articola il servizio costituito da almeno 10 ore?

Per poter definire l’articolazione oraria in turni occorre che l’orario di servizio (il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli Uffici pubblici e l’erogazione dei servizi all’utenza) sia unico per tutti i giorni della settimana in cui si articola l’erogazione del servizio e che sia di almeno 10 ore.

3. Se il sesto giorno l’orario non corrisponde a quello degli altri giorni della settimana, viene a decadere l’erogazione della relativa indennità solo per il giorno preso in considerazione oppure decade l’intero concetto di turno e pertanto trattasi meramente di una particolare articolazione dell’orario di lavoro e l’indennità di turno non è dovuta in assoluto?


Se il sesto giorno l’orario di servizio non corrisponde a quello degli altri cinque giorni decade l’intero concetto di turno; potrebbe eventualmente trattarsi di una particolare articolazione dell’orario di lavoro, pertanto l’indennità di turno non è dovuta, non solo per il sesto giorno, ma anche per tutti gli altri giorni della settimana.

4. Se la norma richiede per l’erogazione dell’indennità di turno che il numero dei turni di lavoro prestati in orario antimeridiano debba essere sostanzialmente equivalente a quello prestato in orario pomeridiano, assicurando l'avvicendamento, considerato che la ciclicità dei turni è il mese, un’articolazione mensile che preveda 3 settimane con turno in orario antimeridiano e 1 settimana con turno in orario pomeridiano, per uno o più addetti, legittima l’erogazione della suddetta indennità?


Se per tre settimane il dipendente fa sempre solo orario antimeridiano, non è turno, in quanto manca la ciclicità e l’equivalenza nella distribuzione.

5. Se dunque i turni in orario antimeridiano devono essere sostanzialmente equivalenti a quelli prestati in orario pomeridiano nel mese, è sufficiente che gli addetti assicurino il monte ore settimanale da 35 ore, prestando servizio indifferentemente nella fascia mattutina o pomeridiana, oppure devono rispettare l’effettiva rotazione ciclica in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite, anche in riferimento al requisito della distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni? Per quanto sopra, in quali casi il cambio turno è consentito?


Si rammenta innanzitutto che l’organizzazione dell’orario di servizio su turni deve derivare da un’esigenza dell’Ente, pertanto sarà cura del dirigente responsabile predisporre il calendario dei turni nel rispetto dei criteri da voi stessi richiamati e contenuti nell’articolo 078 del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010.

6. Perché possa esserci effettiva rotazione è necessario che il turno pomeridiano segua senza soluzione di continuità nel tempo quello antimeridiano e senza alcuna sovrapposizione oppure è consentita una sovrapposizione minima, in questo caso a quanti minuti essa dovrebbe corrispondere?


Secondo gli orientamenti ARAN affinché possa esserci effettiva rotazione è necessario che il turno pomeridiano segua senza soluzione di continuità, nel tempo, quello antimeridiano, senza alcuna sovrapposizione; una parziale sovrapposizione potrebbe ammettersi solo per una durata estremamente limitata (ad esempio 15/30 minuti) quando fosse assolutamente necessaria per consentire il cosiddetto “cambio delle consegne”, in presenza di attività o di servizi con particolari complessità organizzative o gestionali, che richiedano un adeguato cambio di informazioni o comunque altri adempimenti tra il dipendente che lascia e quello che subentra.

7. Se l’indennità di turno può essere corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di lavoro in turno, il personale in turnazione può fruire della flessibilità in entrata e in uscita previa contrattazione? In tale caso il turno non decade? L’indennità è dovuta?

Secondo quanto previsto dal parere ARAN RAL-1786 del 15 luglio 2015, l’istituto della flessibilità dell’orario di lavoro non sembra compatibile con le finalità e le caratteristiche tipiche dell’organizzazione del lavoro per turni, che ha lo scopo di assicurare la continuità dell’erogazione del servizio in una determinata fascia oraria di almeno 10 ore, attraverso l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite in base alle esigenze organizzative dell’Ente.

8. La fruizione del permesso breve è compatibile con il turno e l’erogazione della relativa indennità? Non vi è forse un’interruzione del turno e quindi conflitto con la continuità che lo stesso deve garantire, considerato poi che il recupero di tale permesso si collocherebbe comunque fuori dalle fasce della turnazione? Allo stesso modo, la pausa per la consumazione del pasto presso la mensa o attraverso l’uso dei buoni pasto, può essere fruita all’interno del turno previa contrattazione decentrata oppure deve obbligatoriamente trovare collocazione fuori da esso (ad es. dopo il termine del turno antimeridiano o prima di iniziare il turno pomeridiano)? Se all’interno del turno, come si dovrebbe gestire la pausa dato che “non può mai essere considerata come parte dell’orario di lavoro e la fruizione non contribuisce al soddisfacimento del debito orario?

Secondo quanto previsto dal parere ARAN RAL-1784 del 15 luglio 2015, non vi è un’incompatibilità assoluta tra l’organizzazione del lavoro per turni e la fruizione da parte del lavoratore turnista di permessi brevi, nonostante occorra considerare le ricadute organizzative. E’ evidente che se un lavoratore turnista si avvale di un permesso breve, durante la sua assenza dal turno il servizio non è reso e l’eventuale recupero finirebbe per collocarsi sempre e necessariamente al di fuori delle fasce della turnazione; tale prestazione, quindi, non potrebbe considerarsi comunque come turno.
Nonostante il recupero orario, al lavoratore, per le ore di permesso fruite, non può essere corrisposta l’indennità di turno in quanto:
- non avendo reso la prestazione a causa del permesso viene meno il presupposto stesso per l’erogazione dell’indennità; in base all’articolo 078, comma 9 del Testo Unico della categorie del 13/12/2010 l’indennità di turno è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno;
- a seguito del recupero, il lavoratore avrà pure reso una maggiore prestazione lavorativa, corrispondente alle ore di permesso fruite, ma essa finisce per collocarsi necessariamente al di fuori dell’articolazione oraria prevista per lo stesso nell’ambito del turno e, quindi, non può essere considerata come rientrante nel regime della turnazione.
Per quanto concerne la pausa pranzo il Testo Unico all’articolo 178, comma 3 prevede che gli Enti individuano, in sede di contrattazione decentrata, particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti, di durata determinata in sede di contrattazione decentrata, che potrà essere collocata all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.

9. Se l’orario di servizio settimanale strutturato su turni in base alle esigenze dell’ente è di 6 giorni, il settimo giorno è di riposo e lo stesso coincide con la domenica, è corretto considerare le prestazioni lavorative, svolte in via eccezionale nella giornata di domenica, come ore di straordinario festivo riconducibile alle previsioni dell’art. 57 del TUEL con diritto al relativo compenso aggiuntivo pari al 50% e al riposo compensativo?

Nel caso specifico è corretto applicare l’articolo 057, comma 1 del Testo Unico delle categorie del 13/12/2010.

10. Le suddette prestazioni lavorative straordinarie ed eccezionali della domenica devono tenere in considerazione quanto ribadito dal D. Lgs. 66/2003, ovvero che dopo un periodo di lavoro continuato di 6 ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, della durata minima di 30 minuti volto al recupero psicofisico? Oppure, trattandosi di addetti della Polizia Locale è possibile derogare alla regola generale? Laddove contemplato in specifici regolamenti/disposizioni collegati all’attività particolare del settore, il dover assicurare la presenza degli addetti ad es. per l’intera durata di una manifestazione, giustifica la deroga al suddetto D.lgs. (deroga che potrebbe dare origine ad eventuali contestazioni future da parte del dipendente in merito al recupero psicofisico) oppure risulta necessario da parte del responsabile di servizio organizzare la presenza degli addetti nel numero e nei tempi in modo tale da consentire in ogni caso la pausa?

Si premette che il quesito posto, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza del CRRS, tuttavia è parere dello scrivente Comitato che sarebbe sufficiente organizzare il servizio in questione facendo alternare il personale in modo da garantire la pausa.

11. I giorni festivi infrasettimanali sono sempre da considerare giorni lavorativi per i turnisti oppure gli enti possono escludere tali giorni dalla programmazione dei turni?

E’ discrezione dell’Ente, sulla base della propria organizzazione in relazione al servizio da erogare, stabilire se la prestazione lavorativa debba essere resa anche nel giorno festivo infrasettimanale.

12. Nel caso gli enti decidessero di strutturare un orario settimanale su turni di 7 giorni, con quale ciclicità il giorno di riposo dovrebbe cadere di domenica? E’ possibile individuare un giorno feriale fisso escludendo la domenica quale giorno di riposo?

Il festivo, che di norma coincide con la domenica per quei servizi che operano 7 giorni su 7, può anche essere stabilito in qualsiasi altro giorno della settimana a discrezione dell’Ente, sulla base delle esigenze organizzative del servizio.

Contratto correlato