Parere in merito alla riammissione in servizio

Data:

19 febbraio 2019

Riferimenti:

Protocollo n. 4142

QUESITO

  

L'art. 031 (Riammissione in servizio) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta prevede quanto segue:

  1. "Il dipendente il cui rapporto di lavoro si sia interrotto per effetto di dimissioni non seguite da trattamento previdenziale può richiedere, entro 5 anni dalla data delle dimissioni stesse, la ricostituzione del rapporto di lavoro. In caso di accoglimento della richiesta, il dipendente è ricollocato nella medesima posizione e profilo rivestito, secondo il sistema di classificazione applicato nell'ente, al momento delle dimissioni.
  2. Per effetto della ricostituzione del rapporto di lavoro, al lavoratore è attribuito il trattamento economico corrispondente alla categoria, al profilo ed alla posizione rivestita al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro, con esclusione della retribuzione individuale di anzianità e di ogni altro assegno personale, anche a carattere continuativio e non riassorbibile.
  3. Nei casi previsti dai precedenti commi, la ricostituzione del rapporto di lavoro è subordinata alla disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell'ente."

Dalla lettura del comma 1 sopra riportato sembra potersi desumere che il termine di 5 anni sia da riferirsi unicamente alla presentazione della richiesta per la riammissione in servizio, mentre nulla viene stabilito quale termine per la conclusione dell'iter procedurale per la riassunzione.

Fermo restando il potere discrezionale dell'Amministrazione di avvalersi di tale istituto, si chiede se possa ritenersi legittimo procedere ad una riammissione, oltre la decorrenza dei cinque anni dalle dimissioni, in presenza di una richiesta presentata entro cinque anni dalla data delle dimissioni, lasciando, quindi, all'ente la facoltà di assumere in base al suo proprio bisogno, tenendo conto dell'esperienza acquisita dal dipendente, laddove essa sia ritenuta ancora valida.

  

PARERE

  

Con riferimento al Vostro quesito di cui in oggetto, si ritiene che il riferimento temporale dei 5 anni disposto al comma 1 dell'art. 031 (Riammissione in servizio) del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010, sia da intendersi riferito unicamente al termine massimo per la presentazione della richiesta di ricostituzione del rapporto di lavoro da parte del dipendente.

Contratto correlato