Parere in merito alla decorrenza dell'erogazione dell'indennità di rischio e eventuali arretrati.
21 marzo 2023
Protocollo n. 7153
QUESITO
In riferimento a quanto in oggetto,
richiamato il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
visto l'art. 160 (Indennità di rischio) e s.m. del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, il quale prevede:
1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di cui al successivo comma 2 compete per il periodo di effettiva esposizione al rischio un'indennità mensile di € 34,00 (1).
2. Gli Enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, assicurando comunque le indennità di rischio già riconosciute presso l'ente.
visto il "Quesito relativo all'applicazione dell'art. 38 del C.C.R.L. 24 dicembre 2002 come rivisto dall'art. 13, comma 2 del C.C.R.L. 21 maggio 2008 in materia di indennità di rischio" in data 15.06.2010, prot. n. 232/2010, ed il relativo riscontro reso disponibile sul portale del Comitato Regionale Relazioni Sindacali (CRRS), il quale precisa che: "L'attuale normativa contrattuale di primo livello citata in oggetto demanda alla contrattazione decentrata l'individuazione delle prestazioni lavorative che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale facendo salve le indennità di rischiio già riconosciute presso l'ente. E' da rilevare, tuttavia, che al fine di individuare le attività potenzialmente rientranti tra quelle ammissibili alla corresponsione dell'indennità non è sufficiente limitarsi ad un'analisi nominalistica delle tipologie di lavoro ma occorre anche valutare le effettive funzioni svolte dal dipendente ed in quale misura".
tenuto conto che, in sede di contrattazione integrativa decentrata, in data 25.11.2022 è stato sottoscritto l'Accordo sull'erogazione dell'indennità di rischio dei dipendenti appartenenti all'ambito territoriale costituito dai comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime, che svolgono prestazioni lavorative caratterizzate da continua e diretta esposizione ai rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale, come da espresse indicazioni dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) vigenti;
dato atto che l'indennità di rischio spettante ai dipendenti appartenenti all'ambito territoriale costituito dai comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby e Issime è stata liquidata a partire dal 1° dicembre 2022, in seguito alla sottoscrizione del verbale di contrattazione, così come acquisito agli atti del comune di Gressoney-Saint-Jean (ente capofila dell'ambito) in data 13.12.2022;
facendo seguito alla nota dei dipendenti comunali appartenenti al Corpo di Polizia Locale, agli operai e/o autisti generici e ai dipendenti con mansioni di cuoco pervenuta agli atti del comune di Gressoney-Saint-Jean in data 24.01.2023, con la quale si richiede il riconoscimento e la liquidazione delle indennità di rischio arretrate nei 5 anni precedenti la sottoscrizione dell'accordo sopra citato, si richiede di precisare quale sia la data di decorrenza per l'erogazione dell'indennità di rischio, anche eventualmente in caso di retroattività , ovvero se la liquidazione dell'indennità di rischio da parte degli enti deve decorrere successivamente alla sottoscrizione dell'accordo (dopo il 25.11.2022) oppure se gli enti devono provvedere al riconoscimento degli arretrati riferiti ai 5 anni precedenti la sottoscrizione dell'accordo (a decorrere dal 25.11.2017) o comunque a partire dall'ultimo DVR acquisito e oggetto di contrattazione.
PARERE
A riscontro di quanto richiesto con Vostra nota, nella quale si chiedono chiarimenti circa la possibilità di riconoscere, al personale di cui al contratto decentrato sottoscritto in data 25 novembre 2022, l’indennità di rischio relativa ai 5 anni precedenti la data di sottoscrizione del soprarichiamato contratto decentrato, lo scrivente Comitato non può non rilevare che le norme oggetto della richiesta di parere hanno alla base diverse fonti: quella legislativa e quella contrattuale; tuttavia anche se l’interpretazione di natura legislativa esula dalla competenza di questo Comitato, tenuto conto del forte intreccio che esiste tra la suddette fonti e nell’ottica di fattiva collaborazione, si formulano le seguenti considerazioni.
In generale, si evidenzia che la mancanza del contratto decentrato impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori. Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art. 2, comma 5 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva regionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali e accessori del personale dipendente degli enti di cui all’art. 1, comma 1 della stessa legge. Pertanto, se manca l’intervento determinante e preventivo della contrattazione integrativa nella individuazione delle prestazioni interessate, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione, non potrà in nessun modo procedersi all’erogazione dei compensi di cui si tratta al personale coinvolto.
Si ricorda inoltre che la contrattazione collettiva decentrata non può intervenire retroattivamente qualora tale possibilità non sia stata espressamente prevista dalla contrattazione collettiva regionale.
In conclusione, in ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che nel silenzio della contrattazione collettiva regionale l’indennità di rischio di cui all’art. 160 (Indennità di rischio) del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010 possa essere attribuita solo a decorrere dalla sottoscrizione della contrattazione decentrata, non avendo quest’ultima efficacia retroattiva in siffatta materia.