Parere in merito all'inquadramento nella progressione economica di un dipendente nuovo assunto con anzianità di servizio nella medesima posizione economica maturata presso altri enti del comparto.

Data:

13 ottobre 2022

Riferimenti:

Protocollo n. 26658

QUESITO

 

Questo Ente ha assunto, a seguito di concorso pubblico per esami, a tempo pieno e indeterminato, 1 aiuto collaboratore cat. C, pos. C1, nel profilo di agente di Polizia Locale del Contratto Regionale del comparto del Pubblico Impiego.

Terminato l’iter assuntivo, il neo dipendente, che, prima dell’assunzione presso il Comune di Aosta, era dipendente a tempo pieno e indeterminato, inquadrato come aiuto collaboratore cat. C, pos. C1, nel profilo di agente di Polizia Locale presso altro ente del comparto unico regionale, in 3^ progressione economica, ha chiesto di vedersi riconosciuta la stessa progressione economica che aveva acquisito presso il precedente datore di lavoro pubblico.

Pare a chi scrive che gli articoli del TUDC 13/12/2010 da tenere in considerazione nel caso di specie siano:

-      l’art. 149 (Norma per le progressioni orizzontali), al comma 2, che prevede: “A far data dal giorno successivo a quello di stipulazione del contratto i dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato sono collocati nella prima posizione retributiva di ogni posizione economica.”

-      l’art. 150 (Modalità di computo dell’anzianità utile), al comma 1, che prevede: “Il computo dell’anzianità richiesta per tutti i tipi di progressione orizzontale è effettuato equiparando all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, quella maturata allo stesso titolo nelle analoghe posizioni economiche di altri Enti pubblici del comparto.”

L’Ente ha applicato quanto disposto all’art. 149, comma 2, collocando il dipendente in 1^ posizione economica.

Se nel caso di dipendente entrato in amministrazione per mobilità tra enti del comparto non vi sono dubbi circa l’applicabilità dell’art. 150, nel caso di nuova assunzione si ritiene necessario un parere di codesto spettabile Comitato, in quanto l’art. 150 sembrerebbe confliggere con l’art. 149.

Visto quanto sopra illustrato, si chiede se un nuovo assunto per concorso, che abbia maturato anzianità di ruolo o a tempo indeterminato allo stesso titolo nelle analoghe posizioni economiche di altri Enti pubblici del comparto, debba, dal nuovo Ente datore di lavoro, essere collocato in 1^ posizione economica (in applicazione dell’art. 149, comma 2, del TUDC 13/12/2010) ovvero debba essere collocato in posizione economica che tenga conto dell’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata allo stesso titolo nelle analoghe posizioni economiche di altri Enti pubblici del comparto (in applicazione dell’art. 149, comma 2, del TUDC 13/12/2010, in combinato disposto con l’art. 150, comma 1 dello stesso Testo Unico), ovvero se la norma di cui all’art. 150, comma 1, vada applicata solamente in sede di formazione delle graduatorie per le progressioni orizzontali.

 

PARERE

 

Si riscontra con la presente la richiesta di parere in oggetto e si comunica quanto segue.

L’art. 149 del TUDC del 13/12/2010, così come sostituito dall’art. 42 del C.C.R.L del 7/11/2018 al comma 2 stabilisce “I dipendenti assunti a tempo determinato ed indeterminato sono collocati nella prima posizione retributiva di ogni posizione economica”.

L’art. 150 del TUDC del 13/12/2010, al comma 1 stabilisce “Il computo dell’anzianità richiesta per tutti i tipi di progressione orizzontale è effettuato equiparando all’anzianità di ruolo o a tempo indeterminato maturata presso l’Ente di attuale inquadramento, quella maturata allo stesso titolo nelle analoghe posizioni economiche di altri Enti pubblici del comparto”

La disposizione di cui all’art. 149, comma 2 è la “regola” che disciplina il trattamento economico spettante ai neo dipendenti all’atto dell’assunzione presso gli enti del comparto unico regionale.

Invece, la disposizione contrattuale di cui all’art. 150, comma 1, costituisce norma specifica per i dipendenti che sono assunti a tempo indeterminato presso un ente del comparto unico regionale e che provengono, senza interruzione, da altro ente del medesimo comparto con la stessa categoria e posizione economica.

Pertanto, nel caso in cui un dipendente sia assunto a tempo indeterminato presso un ente del comparto unico regionale con attribuzione della stessa categoria e posizione economica già in godimento nel corso del precedente rapporto di lavoro presso altro ente del comparto, ha diritto ad essere inquadrato nella medesima categoria e posizione economica in godimento all’atto della cessazione del precedente rapporto di lavoro.

Nel caso prospettato da codesto ente, il neo dipendente, che prima dell’assunzione presso il Comune di Aosta, era dipendente a tempo pieno e indeterminato e inquadrato presso altro ente del comparto unico regionale come aiuto collaboratore cat. C, posizione C1, 3a progressione economica, ha diritto ad essere inquadrato nella medesima posizione economica rivestita presso l’ente di provenienza, ossia cat. C, posizione C1, 3a progressione.

Contratto correlato