Parere in merito all'attribuzione di mansioni superiori.

Data:

18 novembre 2019

Riferimenti:

Protocollo n. 2611

QUESITO

  

L'art. 059 (Attribuzione temporanea di mansioni superiori) comma 5 della Legge Regionale 23 luglio 2010 n. 22 prevede che: "il dipendente ha diritto, per il periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori, a percepire il trattamento economico di base ed accessorio previsto per il posto per il quale sono conferite le mansioni".

Il contratto collettivo regionale di lavoro (art. 35) si limita esclusivamente a richiamare il rispetto dell'art. 059 della Legge Regionale 22/2010 e non entra nel merito del trattamento economico da corrispondere per l'attribuzione temporanea di mansioni superiori.

Al fine di meglio chiarire che cosa si intende per "periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori" questa Amministrazione intende conoscere se è applicabile al comparto unico regionale della Valle d'Aosta quanto espresso nel proprio orientamento applicativo "RAL 1316" del 19/07/2012 dell'Agenzia per la rappresentanza Negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) che afferma che nella materia non può che farsi riferimento al parere del Consiglio di Stato - Adunanza della Commissione speciale del pubblico impiego del 22/04/2002, secondo il quale, nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico ed in analogia a quanto avviene nel settore del lavoro privato, il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento delle mansioni superiori da parte del dipendente deve essere integralmente corrisposto anche in occasione di festività e dei giorni di riposo settimanali, in quanto questi non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle predette mansioni; per contro, il trattamento retributivo per mansioni superiori non va concesso nel caso di congedo ordinario (ferie) e in tutte le ipotesi di congedo straordinario (e quindi anche nel caso di assenza per malattia).

  

PARERE

  

In relazione al Vostro quesito di cui in oggetto, con il quale si chiedono delucidazioni in merito a come considerare il “periodo di effettivo espletamento delle mansioni superiori” al fine del corrispondente trattamento economico di base ed accessorio (legge regionale 23/07/2010 n. 22, art. 59, c. 5), lo scrivente Comitato regionale per le relazioni sindacali condivide l’orientamento espresso dall’ARAN nel parere citato da codesta Amministrazione comunale, “RAL 1316” del 19/07/2012, in base al quale il suddetto trattamento retributivo non è erogato nel caso di assenze che interrompono la necessaria continuità nell’esercizio delle mansioni superiori (quali le ferie, la malattia e le ipotesi di congedo straordinario), ma va invece corrisposto integralmente in occasione delle festività e dei giorni di riposo settimanali.

Contratto correlato