Quesiti e pareri

21/03/2023 Prot. 7154/2023

Parere in merito all'art. 64 del TUDC sottoscritto in data 13 dicembre 2010, così come sostituito dall'art. 33 dell'accordo sottoscritto in data 7 novembre 2018 e all'art. 39 del TU relativo alla dirigenza sottoscritto in data 5 ottobre 2011.

QUESITO

  

Si chiede gentilmente un parere circa l'applicazione dell'articolo di cui all'oggetto, a seguito dell'introduzione delle nuove disposizioni di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", concernenti le modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

In particolare l'art. 1 comma 359 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha aggiunto, in fine, le seguenti parole al primo periodo del comma 1 dell'articolo 34, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151: "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione". La disposizione si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al capo III e al capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001, successivamente al 31 dicembre 2022.

In relazione a tale modifica pertanto le lavoratrici madri o i lavoratori padri che terminano i periodi di congedo di maternità o in alternativa di paternità di cui sopra, successivamente al 31 dicembre 2022, hanno diritto a percepire la retribuzione del congedo parentale, elevata all'80%, per la durata di un mese fino al sesto anno di vita del bambino restando immutata la spettanza totale del congedo parentale utilizzabile da parte dei genitori.

Si pongono pertanto i seguenti quesiti:

1) Se il periodo retribuito per intero previsto dall'articolo 64 del TUDC sottoscritto in data 13 dicembre 2010 e successive modificazioni e dall'articolo 39 del TU relativo alla dirigenza sottoscritto in data 5 ottobre 2011, si cumula col periodo di congedo parentale all'80% previsto dalla nuova formulazione del d.lgs. 151/2001 e pertanto il primo mese può essere retribuito per intero, essere retrinuito all'80% il secondo mese e al 30%, qualora vi siano i presupposti, i mesi successivi, oppure deve essere inteso che il mese di retribuzione intera sostituisce il mese retrinbutio all'80% e pertanto debbano essere retribuiti al 30%, qualora vi siano i presupposti, i restanti mesi.

2) Se l'eventuale mese all'80% spetta al genitore che non abbia fruito di alcun congedo di maternità o paternità ma che comunque rientri nella casistica di cui sopra, in quanto il figlio è nato successivamente al 1° ottobre 2022.

  

PARERE

  

A riscontro di quanto richiesto con Vostra nota, di pari oggetto, nella quale si chiedono chiarimenti circa l’applicazione degli articoli di cui in oggetto, lo scrivente Comitato non può non rilevare che le norme oggetto della richiesta di parere hanno alla base diverse fonti: quella legislativa e quella contrattuale; tuttavia anche se l’interpretazione di natura legislativa esula dalla competenza di questo Comitato, tenuto conto del forte intreccio che esiste tra la tre suddette fonti e nell’ottica di fattiva collaborazione, formula le seguenti considerazioni.

La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha, tra le altre cose, modificato il comma 1 dell’art. 34 del d.lgs. 151/2001, recante la disciplina del trattamento economico e normativo del dipendente collocato in congedo parentale, portando dal 30% all’80% la retribuzione del congedo parentale che le lavoratrici madri e i lavoratori padri, che terminano i periodi di congedo di maternità o in alternativa di paternità successivamente al 31 dicembre 2022, hanno diritto a percepire per la durata di un mese fino al sesto anno di vita del bambino restando immutata la spettanza totale del congedo parentale utilizzabile da parte dei genitori.

Rispetto all’applicazione del suesposto dettato legislativo, si consideri che nel pubblico impiego la suddetta disposizione va letta congiuntamente con le previsioni contrattuali (art. 64 del Testo Unico delle categorie e art. 39 del Testo Unico della dirigenza) le quali prevedono già una norma di miglior favore rispetto alla previsione legislativa, vale a dire il primo mese retribuito per intero.

Si evidenzia pertanto che la norma pattizia assorbe il beneficio del nuovo trattamento economico previsto nel d.lgs. 151/2001, pari all’80%.