Parere in merito all'applicazione delle norme contrattuali di cui all'accordo per il rinnovo contrattuale per il triennio economico e normativo 2016/2018 e per la modificazione dell'accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010, sottoscritto il 07/11/2018.
20 febbraio 2019
Protocollo n. 4245
QUESITI
1) L’articolo 4 dispone l’erogazione degli incrementi di cui all’articolo 2, comma 2, per il periodo 1° gennaio – 30 settembre 2018. Il citato comma 2 dell’articolo 2 introduce un aumento anche per la categoria B, posizione economica B2S, ma tale nuovo inquadramento contrattuale è previsto solo a partire dal 1° ottobre 2018. Si chiede pertanto quale debba essere il conguaglio dal 1° gennaio al 30 settembre 2018 per la posizione economica B2S.
2) Il comma 3 dell’articolo 2 stabilisce le retribuzioni per la categoria B, posizione economica B2S, dal 1° ottobre 2018. In particolare gli importi annui per la quarta e quinta progressione orizzontale sono calcolati sulla base della tabella di cui all’articolo 41, che ha come data di decorrenza il 1° gennaio 2019. Si chiede pertanto quale sia l’effettiva decorrenza dell’articolo 41 per la posizione economica B2S.
3) L’articolo 50 prevede, con decorrenza 1°ottobre 2018, l’introduzione della nuova posizione economica B2 - operatore specializzato (B2S) per i dipendenti che, a seguito del conseguimento del titolo professionale di operatore socio-sanitario, svolgano mansioni che richiedano capacità manuali e tecniche specifiche con riferimento alle proprie specializzazioni professionali.
Si chiede se, nelle seguenti casistiche, sia da attribuire o meno la nuova posizione economica B2S:
a) dipendente in possesso del titolo professionale di OSS che, a seguito di mobilità interna o di inidoneità alle mansioni, è collocato su un profilo diverso da quello di operatore socio-sanitario e svolge altre mansioni (amministrative, cucina ecc.);
b) dipendente in possesso del titolo professionale di OSS che attualmente è in distacco sindacale;
c) dipendente in possesso del titolo professionale di OSS che, a seguito di prescrizioni del medico competente, svolge solo parzialmente mansioni di operatore sociosanitario.
Si chiede inoltre come gestire le variazioni di profilo che intervengano successivamente all’acquisizione della posizione economica B2S. Il dipendente potrebbe mantenere la posizione economica acquisita, oppure perderla e ritornare a percepire la retribuzione corrispondente alla posizione economica B2 (quindi con riduzione di stipendio tabellare).
4) Il comma 1 dell’articolo 30 stabilisce che non sarà più necessario produrre adeguata documentazione per la fruizione dei permessi di cui al punto D) – particolari motivi personali o familiari.
A tal proposito si chiede:
- come verificare la sussistenza della particolare situazione in assenza di documentazione;
- se la valutazione della motivazione è lasciata esclusivamente alla discrezionalità del datore di lavoro;
- se rimane valido il principio per cui qualora esista un permesso specifico non è possibile fruire, per la stessa tipologia di assenza, del permesso per particolari motivi. Ad esempio se è concedibile il permesso particolari motivi per la partecipazione al funerale di un parente oltre il secondo grado, per il quale non è possibile utilizzare il permesso per lutto;
- se la fruizione del permesso ad ore non è cumulabile nemmeno con le ferie ad ore.
5) Il comma 5 dell’articolo 33 disciplina la fruizione del congedo parentale ad ore.
Il dipendente è tenuto a scegliere la modalità di fruizione, oraria o giornaliera, preventivamente?
Con quale cadenza deve effettuare la scelta (mensile o annuale)?
Oppure può scegliere la modalità di fruizione ogni volta che presenta la domanda?
Qualora un dipendente decida di fruire del congedo alternativamente a giornate e ad ore, si richiede quale sia il divisore da utilizzare per convertire le ore residue in giornate e analogamente quale sia il moltiplicatore da utilizzare per convertire le giornate residue in ore.
Il divisore o il moltiplicatore saranno diversi per:
a) dipendente a tempo pieno su 5 o 6 giorni settimanali;
b) dipendente a tempo parziale orizzontale su 5 o 6 giorni settimanali;
c) dipendente a tempo parziale verticale su 3 o 4 giorni settimanali.
6) L’articolo 47 stabilisce che il tempo di viaggio è considerato attività lavorativa solo per le trasferte non superiori alle 12 ore. Si richiede come considerare il viaggio in caso di trasferte di durata superiore (per esempio 32 ore di trasferta corrispondente ad un giorno e mezzo).
PARERI
In riferimento ai Vs. questiti, il Comitato regionale per le relazioni sindacali ha espresso i seguenti pareri:
- 1) La posizione economica B2S – operatore socio sanitario è stata istituita a decorrere dal 1° ottobre 2018, pertanto gli arretrati da erogare per il periodo 01/01/2018 – 30/09/2018 sono quelli relativi alla Cat. B, posizione economica B2;
- 2) Considerato che la posizione economica B2S è stata introdotta dal 01/10/2018, la decorrenza per il riconoscimento degli importi unitari della progressione orizzontale per la 4^ e la 5^ posizione retributiva è il 1° gennaio 2019;
- 3) In merito all’attribuzione della posizione economica B2S per le varie casistiche proposte, si rassegnano le seguenti osservazioni:
- Nel caso di dipendente collocato su un profilo professionale diverso a seguito di mobilità interna o dichiarazione di inidoneità intervenute precedentemente al 1° ottobre 2018, lo stesso, benché in possesso di titolo professionale di OSS, non acquisisce la posizione economica B2S;
- Il dipendente in possesso del titolo professionale di OSS al 1° ottobre 2018, collocato in distacco sindacale, acquisisce la posizione economica B2S;
- Il dipendente in possesso del titolo professionale di OSS al 1° ottobre 2018, anche qualora svolga solo parzialmente le mansioni di operatore socio sanitario, qualora dopo il 1° ottobre continui ad avere il profilo di OSS, acquisisce la posizione economica B2S.
- Rispetto alla gestione di generiche ipotesi di variazione di profilo si rileva l’impossibilità di formulare una risposta univoca, ogni casistica va analizzata nel proprio dettaglio specifico.
- 4) Per quanto concerne la fruizione delle 21 ore di permesso per particolari motivi personali o familiari di cui alla lett. d) dell’art. 060 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010 modificato dall’art. 30 dell’accordo del 07/11/2018, si rileva che sulla base della nuova formulazione dell’istituto in argomento, non è più prevista la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’interessato, va, comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso.
Il dipendente non è titolare di un diritto soggettivo perfetto alla fruizione dei permessi ed il datore di lavoro pubblico non è in nessun caso obbligato a concedere gli stessi; il dirigente non è chiamato in alcun modo a valutare nel merito la giustificatezza o meno della ragione addotta dal dipendente, ma solo la sussistenza di ragioni organizzative od operative che impediscano realmente la concessione del permesso.
Non si ravvedono inoltre impedimenti in merito alla concessione delle ore di permesso per particolari motivi personali o familiari per la partecipazione al funerale di un parente oltre il secondo grado, per il quale non è possibile utilizzare il permesso per lutto.
L’art. 060 del citato TU prevede, al secondo punto del c. 2bis, che i permessi orari retribuiti di cui alle lett. d) ed e) non possono essere fruiti in cumulo con altre tipologie di permessi ad ore e con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore, pertanto non si rileva il divieto di cumulo con le ferie.
- 5) Relativamente alla fruizione del congedo parentale ad ore sono sorte generalizzate problematiche di gestione, pertanto si informa che è nell’intenzione delle parti definire un nuovo accordo che risolva le criticità gestionali emerse.
- 6) La nuova stesura della lett. c) del c. 2, dell’art. 170 prevede che si consideri attività lavorativa anche il tempo per il viaggio, oltre che nel caso degli autisti, anche per altre categorie di lavoratori, ma sempre in relazione alle modalità di espletamento delle loro prestazioni lavorative, che vanno definite sulla base dell’organizzazione dell’ente e nel rispetto degli stanziamenti già previsti all’uopo a bilancio, e solo nel caso di trasferta di durata non superiore alle 12 ore.