Parere in merito all'applicazione dell'art. 155bis del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta del 13/12/2010.

Data:

17 gennaio 2018

Riferimenti:

Protocollo n. 1421

QUESITO

Con riferimento alle disposizioni dettate dall'articolo 155bis del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13.12.2010, introdotto dall'articolo 4 dell'accordo per la disciplina del fondo unico aziendale (FUA), sottoscritto in data 09.09.2016, protocollo n. 721, con la presente si richiede di conoscere la corretta interpretazione della norma contrattuale, in merito agli aspetti di seguito riportati:

  • la parte eccedente l'ammontare di cui all'articolo 153, comma 1, lettera a), rimborsato dagli enti associati con risorse proprie, deve essere portata in riduzione dal FUA degli enti associati o può essere finanziata dagli stessi con risorse non costituenti il FUA?
  •  il comma 2 stabilisce che l'incremento è determinato dalla differenza tra quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui all'articolo 154, comma 2 e la quota di cui all'articolo 153, comma 1, lettera a). Posto che l'ammontare del salario di risultato spettante al dipendente è noto solo nell'anno successivo alla costituzione del FUA, quali sono le modalità di calcolo per procedere all'incremento in sede di costituzione del FUA, anche ai fini della contrattazione decentrata?
  • l'incremento deve essere disposto per ogni singolo dipendente o è possibile effettuare un conteggio globale che comprenda tutti i dipendenti facenti parte dell'esercizio associato di funzioni in convenzione?

Per completezza di informazione si segnala che le problematiche sopra esposte sono emerse in sede di contrattazione decentrata per l'anno 2017, con riferimento al personale assegnato al SUEL. Com'è noto l'attività del SUEL è in parte trasversale a favore di tutti gli enti locali della Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'incremento delle risorse costituenti il FUA dell'Ente di appartenenza è da ripartirsi quindi tra tutti gli enti associati; per altro, a oggi, le Organizzazioni sindacali hanno escluso la possibilità di procedere all'integrazione del FUA a consuntivo.

PARERE

 

Con riferimento al quesito in merito a quanto in oggetto, si formulano le seguenti considerazioni.

Come espressamente previsto dall’art. 155bis, cc. 1 e 2, del citato T.U., nel caso in cui nell’esercizio associato di funzioni e servizi siano attuati il conferimento delle indennità di cui agli artt. da 037 a 041 o l’erogazione di quanto previsto dall’art. 007, c. 1, lett. g), dello stesso T.U. (ante modifiche c.c.r.l. 07/12/2017), la spesa prodotta è ripartita fra gli enti associati in base alle relative convenzioni, gravando sul FUA del proprio ente per l’ammontare di cui all’art. 153, c. 1, lett. “a”, mentre per la parte eccedente è previsto il rimborso da parte dagli enti associati con proprie risorse.

Riguardo all’incremento del fondo unico aziendale e di ambito dell’ente cui concorrono dipendenti facenti parte dell’esercizio associato di funzioni in convenzione di cui all’art. 155bis, c. 2, ai fini di determinare l’eccedenza, rispetto alla suddetta quota di cui all’art. 153, c. 1, lett. “a”, di quanto percepito dal dipendente sulle voci di cui all’art. 154, c. 2, il valore da riferire al salario di risultato è individuato nell’importo di accantonamento medio di cui al c. 1 del medesimo articolo.

Contratto correlato