Parere in merito all'applicazione dell'art. 155 del Testo Unico delle Categorie del 13/12/2010.

Data:

18 luglio 2019

Riferimenti:

Protocollo n. 17787

QUESITO

 

Premesse.

Le recenti modificazioni dell’Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta, hanno interessato tra le altre cose, anche l’articolo 155, per il quale questo Ente rivolge a codesto spettabile Comitato una richiesta di interpretazione autentica sulla sua corretta applicazione.

La disposizione previgente, derivante della sottoscrizione dell’accordo in data 7 dicembre 2017 (prot. n. 28709/UP del 7 dicembre 2017) prevedeva che:

Art. 20

(Sostituzione dell’art. 155 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.”)

1) L’art. 155 (Ulteriori incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.” e successive modificazioni è così sostituito:

“Art. 155

(Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito)

  1. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, il fondo unico aziendale di ciascun ambito è incrementato di una somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione.
  2. Le risorse aggiuntive per la corresponsione di premi incentivanti a seguito di trasferimento o delega di funzioni dallo Stato incrementano il fondo unico aziendale o di ambito con vincolo di destinazione per il personale interessato.
  3. Il fondo unico aziendale o di ambito è ulteriormente incrementato dalle eventuali economie aggiuntive di cui all’art. 16, commi 4 e 5 del D.L. 06 luglio 2011, n. 98 come convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, le quali saranno utilizzate, in armonia con quanto previsto dalla norma citata, nei modi e nelle quantità economiche definiti da ciascun ente.
  4. Gli incrementi eventualmente derivanti da specifiche disposizioni normative con vincolo di destinazione concorrono all’incentivazione del personale interessato.
  5. Per gli enti di cui all’art. 006, c. 2, lett. “b”, punto “b3” è riconosciuto l’incremento del fondo di cui al comma 1.”

In data 27 maggio 2019, è stato sottoscritto un successivo accordo (prot. n. 12490/UP del 3 giugno 2019), pervenuto a questo ente in data 10 giugno 2019 (vs. prot. n. 12911 del 8/06/2019), intervenendo con ulteriori modifiche dell’articolo 155, che oggi recita:

Art. 2

(Sostituzione del c. 1 e del c. 5 dell’art. 155 dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” così come modificato dall’art. 20 dell’Accordo del 7.12.2017)

1) Il c. 1 dell’art. 155 (Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” è così sostituito:

“1. Al fine di riconoscere il trattamento accessorio ai dipendenti degli enti locali privi di sede di segreteria oppure degli enti locali che, in conseguenza di convenzioni di segreteria, vedano aggravati il loro lavoro e/o le loro responsabilità, il fondo unico aziendale dell’ente locale è incrementato di una somma pari a € 2.200,00 mentre il fondo unico aziendale di ciascun ambito è incrementato di una somma pari a € 2.200,00 per ogni ente facente parte della convenzione. Le disposizioni di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 2019.”

2) Il c. 5 dell’art. 155 (Incrementi del fondo unico aziendale o di ambito) dell’”Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle Categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” è così sostituito:

"5. Per gli enti di cui all’art. 006, c. 2, lett. “b”, punto “b3” è riconosciuto l’incremento del fondo di cui al comma 1 in caso di assenza di posizione dirigenziale a tempo pieno.”

 Il Comitato regionale per la gestione venatoria è un ente pubblico non economico dipendente della Regione autonoma Valle d’Aosta e che è stato istituito con legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 e s.m.i. “Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria”, sottoposto altresì alla Legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3: “Soppressione della Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali. Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimità sugli atti di enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione.”, per quanto riguarda il controllo preventivo sugli atti deliberativi.

Il Comitato regionale per la gestione venatoria è inoltre, a tutti gli effetti, un ente strumentale “controllato” della Regione autonoma Valle d’Aosta a norma dell’articolo 11-ter del D.lgs. 118/2011. Appare pacifico altresì ritenere l’ente individuabile nella categoria degli “Altri enti” di cui all’articolo 6, comma 2, lett. b3) dell’Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.

 In data 5 giugno 2019, l’ente ha convocato presso la propria sede, le OO.SS. in indirizzo - e che leggono per conoscenza - per la sottoscrizione dell’accordo del Fondo unico aziendale per l’anno 2018. Le OO.SS sono state convocate con il seguente orario:

- SAVT/FP – CISL/FP – UIL/FPL alle ore 9:30;

- FP/CGIL alle ore 10:30.

Lo scrivente, per la costituzione del fondo unico aziendale 2018, avrebbe inizialmente formulato la seguente proposta:

COSTITUZIONE FONDO UNICO AZIENDALE PER L’ANNO 2018.
PERSONALE IN SERVIZIO AL 31 DICEMBRE 2017:
N. 2 A TEMPO PIENO (2 x 1.255,35) 2.510,70
PERSONALE A TEMPO DETERMINATO – NESSUNO 0
ASSUNZIONI PROGRAMMATE – NESSUNA 0
--------------
2.510,70
INCREMENTO ART. 155, COMMA 5 2.200,00
RESIDUI PROGR. ORIZZ. 2017 56,65
------------------
TOTALE FONDO 2018 EURO 4.767,35

Rispetto alla soprariportata proposta, le OO.SS. giunte in prima convocazione, hanno rilevato la non applicabilità dell’incremento di euro 2.200,00; l’evidenza ha implicato la sottoscrizione di una nuova ipotesi di costituzione del FUA 2018, che non ha tenuto conto dell’incremento di cui all’articolo 155, comma 5.

In seconda convocazione l’organizzazione sindacale FP/CGIL, ha ritenuto non sottoscrivere la nuova proposta di costituzione del FUA 2018, in quanto ritiene fondato, prevedere l’incremento di euro 2.200,00, previsto dall’articolo 155, comma 5 dell’Accordo del Testo unico delle disposizioni contrattuali, economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerato che esistono comunque condizioni di incertezza applicativa da parte di questo ente circa la costituzione del FUA 2018, si richiede a codesto spettabile Comitato di fornire con cortese sollecitudine una interpretazione autentica circa l’applicazione dell’articolo 155, comma 5, con particolare riferimento alla costituzione del FUA 2018.

Qualora l’interpretazione fornita da questo Comitato dovesse ritenere corretta l’ipotesi di costituzione del FUA 2108 inizialmente formulata, l’ente di riserva di richiedere la ridiscussione dell’ipotesi di accordo di costituzione e utilizzo del FUA 2018 con le OO.SS.; in caso contrario procederà secondo quanto già sottoscritto.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

 

PARERE

 

In merito alla richiesta di parere di cui in oggetto, si rileva che la modifica del disposto contrattuale del c. 5 dell’art. 155 del TU di cui in oggetto, operata dall’accordo del 27/05/2019, è intervenuta espressamente con lo scopo di chiarire la ratio della norma in argomento, ribadendo con maggior precisione la possibilità, per gli enti di cui all’art. 006, c. 2, lett. “b”, punto “b3”, di incrementare il Fondo unico aziendale di una somma pari a € 2.200,00 in caso di assenza di posizione dirigenziale a tempo pieno.

Contratto correlato