Parere in merito all'applicazione dell'art. 147 del T.U. Cat. 13/12/2010

Data:

11 marzo 2019

Riferimenti:

Protocollo n. 5892 / Obsoleto

QUESITO

  

L'articolo 147 "Graduatoria di merito" del Testo Unico 2010, come sostituito dall'articolo 14 dell'accordo collettivo sottoscritto in data 07.12.2017, al comma 2, ultimo periodo, recita "A parità di punteggio si privilegia l'anzianità complessiva di servizio e in caso di ulteriore parità la maggiore età anagrafica."

Con la presente si richiede di voler precisare se:

  • per "anzianità complessiva di servizio" deve intendersi tutto il servizio prestato presso un Ente del comparto unico, a prescindere dalla categoria e posizione economica, oppure solo il servizio prestato nella categoria e posizione economica per cui il lavoratore concorre ai fini dell'attribuzione della nuova posizione retributiva;
  • il metodo di calcolo della "anzianità complessiva di servizio" di cui trattasi è quello stabilito per il calcolo dell'esperienza acquisita, di cui all'allegato I, tabella 3, al T.U. 2010, ovvero se rilevano tutti gli anni di servizio, anche quelli oltre i trenta;
  • la valutazione della "anzianità complessiva di servizio" deve essere effettuata riproporzionando i periodi di lavoro a tempo parziale secondo quanto indicato nella risposta al quesito n. 530/2009.

Inoltre il primo periodo dell'articolo 147, comma 2, del T.U. 2010 e successive modificazioni e integrazioni, individua tra i criteri in base al quale gli enti devono effettuare la selezione del personale che può conseguire la progressione economica orizzontale, la valutazione della "esperienza acquisita". A tal proposito si richiede di precisare se in tal caso deve essere valutato tutto il servizio prestato presso un Ente del comparto unico, a prescindere dalla categoria e posizione economica, oppure solo il servizio prestato nella categoria e posizione economica per cui il lavoratore concorre ai fini dell'attribuzione della nuova posizione retributiva.

  

PARERE

  

In riferimento al Vostro quesito in merito all'applicazione dell'articolo 147 "Graduatoria di merito" del Testo Unico delle categorie del 13.12.2010, si rileva quanto segue:

  1. per "anzianità complessiva di servizio" di cui all'articolo 147, comma 2, si precisa che, per il calcolo della stessa, occorre considerare tutto il servizio prestato, a tempo indeterminato, a prescindere dalla categoria e posizione economica;
  2. il metodo di calcolo dell'"anzianità complessiva di servizio" non è quello previsto per il calcolo dell'esperienza acquisita di cui all'allegato I, tabella 3, del Testo Unico delle categorie, pertanto si rilevano tutti gli anni di servizio;
  3. per quanto concerne il riproporzionamento, in sede di predisposizione della graduatoria, della valutazione dell'anzianità, si conferma quanto già espresso nel parere ARRS prot. n. 530/2009 dell'8 novembre  2009;
  4. per quanto concerne la valutazione dell'"esperienza acquisita" al fine della predisposizione delle graduatorie di merito di cui all'articolo 147 del Testo Unico delle categorie, si precisa che deve essere valutato solo il servizio prestato nella categoria e posizione economica per cui il lavoratore concorre alla progressione economica.

Contratto correlato