Quesiti e pareri

01/10/2014 Prot. 29/2014

Parere in materia di rimborso chilometrico di cui all'art. 171 dell'Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

  

QUESITO

   

L'articolo 1, comma 213, della Legge finanziaria 2006 ha soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le indennità di trasferta per missioni nel settore del pubblico impiego; successivamente il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", trattando anche delle trasferte nel pubblico impiego, all'art. 6 ultimo periodo del comma 12, dispone che "A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della Legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della Legge 26 luglio 1978 n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.lgs. n. 165/2001 e cessano di avere effetto analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".

In sede di applicazione dell'art. 171 del Testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta, sottoscritto in data 13.12.2010, sono emerse alcune perplessità che rendono necessaria un'attenta valutazione al fine di garantire correttezza ed uniformità di trattamento.

La disposizione contrattuale predetta prevede l'erogazione di un'indennità di trasferta fissa assimilabile, sotto diversi profili, alle fattispecie sopra richiamate, e afferisce ad uno specifico profilo del trattamento economico del personale addetto all'assistenza domiciliare.

Gli operatori dei servizi domiciliari espletano l'attività lavorativa al domicilio degli utenti, il tempo impiegato per spostarsi dalla sede di lavoro al domicilio dei vari utenti rientra nel normale orario di lavoro in quanto funzionale alla prestazione lavorativa stessa. L'utilizzo del mezzo proprio si rende necessario soltanto nell'eventualità i mezzi di servizio siano indisponibili per guasti tecnici.

A partire dalla Legge Finanziaria 2006, le norme che si sono succedute in materia di trattamenti di trasferta, perseguono finalità di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, mediante non solo la soppressione dell'uso del mezzo proprio, ma anche la soppressione dell'indennità chilometrica rapportata al prezzo della benzina, tanto è vero che, fatte salve alcune limitate e tassative eccezioni puntualmente regolamentate, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato prevedendosi la sola copertura assicurativa con esclusione di qualsiasi indennità a titolo di rimborso spese.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si chiede di conoscere se l'indennità di trasferta fissa, così come definita dall'art. 171 del Testo unico sopra richiamato, debba essere tuttora corrisposta e in tal caso quali sono i presupposti che ne legittimano l'erogazione.

   

PARERE

    

A riscontro della Vs. nota concernente le problematiche relative all’applicabilità della norma contrattuale di cui in oggetto in relazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 12, ultimo periodo del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha disposto la cessazione della corresponsione dell’indennità chilometrica si rassegnano le seguenti conclusioni.

E’ necessario premettere che il quesito posto, concernendo l’applicazione di norme di legge, esula dalla competenza dell’ARRS ma che, in un’ottica di fattiva collaborazione e considerato che dette norme si riflettono sulle disposizioni contrattuali, si ritiene di fornire comunque le indicazioni richieste, fermo restando che le stesse hanno valore limitato al fatto di rappresentare unicamente l’opinione di questa Agenzia.

La sopraccitata disposizione del decreto legge n. 78/2010 sancisce l’inapplicabilità delle norme statali in materia di indennità chilometrica per il personale contrattualizzato di cui al d. lgs. n. 165/2001 sancendo altresì la cessazione dell’efficacia di analoghe disposizioni contemplate nei contratti collettivi. Da ciò codesta Amministrazione paventa l’inapplicabilità della disposizione contrattuale di cui al sopra richiamato art. 171 del Testo unico.

A ben vedere, tuttavia, la disposizione statale in esame prevede un interevento di contenimento della spesa riferita alle missioni all’estero; il comma 12 del citato articolo 6 del d.l. n. 78/2010, infatti, prevede, al penultimo periodo, fatte salve alcune eccezioni, la soppressione delle diarie per le missioni all’estero e il periodo successivo (che è la norma citata da codesta Amministrazione) sancisce, quale logica conseguenza, anche la soppressione della relativa indennità chilometrica nel caso di utilizzazione del mezzo proprio da parte del dipendente ma, è da ritenere, sempre in occasione di trasferte all’estero.

Pare, pertanto, a questa Agenzia, che dalla norma dell’art. 6, comma 12 del d.l. n. 78/2010 non si possa trarre come conseguenza la soppressione dell’indennità chilometrica stabilita a favore delle assistenti domiciliari ai sensi dell’art. 171 del T.U. di cui in oggetto in quanto l’attività delle stesse non si svolge in territorio straniero.

Relativamente, infine, ai dubbi concernenti la sopravvivenza dell’indennità di trasferta fissa (in relazione alla nota soppressione avvenuta con legge finanziaria 2005) prevista dal primo periodo del primo comma del suddetto art. 171 deve segnalarsi che, a dispetto del “nomen iuris” attribuito a detto cespite patrimoniale, il medesimo non risulta avere le caratteristiche dell’indennità di trasferta essendo invece destinata a fornire un corrispettivo al personale operante su più sedi oltre a quella centrale; il detto corrispettivo pare rivestire la qualità di indennità operativa in quanto legata appunto alla necessità di fornire la propria prestazione lavorativa su molteplici sedi. L’ARRS ha già discusso di tale aspetto ed è in procinto di addivenire ad una variazione della nominalità di detto cespite patrimoniale.