Parere in materia di permessi retribuiti di cui all'art. 060, comma 1, lett. d" ed "e" dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta."

Data:

13 dicembre 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 1210

 

QUESITO

  

L'art. 060 (Permessi retribuiti) del vigente Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta prevede, al comma 1, lett. d) ed e), quanto segue:

"1. A domanda del dipendente e su presentazione di adeguata documentazione sono concessi i seguenti permessi retribuiti:

(...)

d) 3 giorni all'anno per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli;

e) 6 giorni all'anno per gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati;".

Considerato il diffuso ricorso che fanno i dipendenti ai due istituti richiamati e vista l'oggettiva difficoltà a non concedere, motivatamente, i permessi di cui alle lettere sopra indicate, si chiede parere in merito a che cosa di fatto ed in concreto (con esempi e/o liste di casi) debba intendersi per:

- particolari motivi personali o familiari

- gravi motivi personali o familiari

Inoltre in relazione ai casi che saranno illustrati da parte Vostra nella risposta, si chiede quale sia - in concreto - la "adeguata" o "debita" documentazione che debba essere prodotta.

Si chiede infine se il Dirigente competente, a fronte della richiesta di utilizzo di permessi retribuiti (per motivi particolari o gravi secondo la casistica che vorrete indicare) ai sensi del vigente CCRL, possa non concederli, chiedendo invece di utilizzare ferie.

  

PARERE

  

A riscontro della richiesta di parere nella quale si richiedono delucidazioni sull’interpretazione del fondamento dei permessi retribuiti previsti dalla norma pattizia di cui in oggetto e sulla relativa documentazione giustificativa nonché sulla possibilità di negare la concessione degli anzidetti permessi retribuiti imponendo l’utilizzazione delle ferie, si rassegnano le seguenti conclusioni. La formulazione generica usata nella disposizione di cui al citato art. 060 del T.U. per identificare le situazioni che giustificano la concessione dei relativi permessi retribuiti (3 giorni per particolari motivi personali o familiari e 6 giorni per gravi motivi personali o familiari), di fatto, demanda al prudente apprezzamento dei singoli enti la valutazione circa il riconoscimento della particolarità o la gravità dei fatti e delle situazioni addotte dai dipendenti. Al fine di fornire comunque qualche indicazione su quanto sino ad ora ritenuto rientrare nelle previsioni della norma “de qua” si segnala che Vi è un’ampia casistica riportata nel sito ARAN, sottolineando la particolarità che il contratto nazionale (per il settore delle Regioni e le autonomie locali) contempla unicamente i particolari motivi personali o familiari. Anche, per quanto riguarda la Regione Valle d’Aosta, sul sito della scrivente Agenzia alla sezione “Quesiti e pareri”, voce “Permessi retribuiti” si possono trovare le indicazioni che consentono di prendere le necessarie decisioni con maggiore tranquillità (si veda ad esempio, il parere 27 maggio 2008, n. 264). Ciò che comunque non viene meno è la necessità che sia l’ente interessato, di volta in volta, a fare le proprie valutazioni in merito alle richieste dei dipendenti. Per quanto concerne, poi, la valutazione dell’adeguatezza della documentazione a sostegno delle richieste di concessione dei permessi di cui si tratta, si possono, anche in questo caso, svolgere le medesime considerazioni sopra riportate circa la valutazione dei particolari o gravi motivi; anche per questo aspetto, infatti, la formulazione delle due disposizioni è volutamente generica e, pertanto, rimessa al prudente apprezzamento dell’ente. In questa sede si possono solamente dare alcune indicazioni di ordine generale che, tuttavia, non consentono mai all’ente interessato di ritenersi esentato dall’attenta analisi delle singole “pezze giustificative”. E’ evidente che la certificazione dei fatti addotti dal dipendente dovrà innanzitutto riguardare esattamente l’evento per il quale il permesso è stato richiesto e, di conseguenza, dovranno coincidere tempi, luoghi e tutte le altre circostanze riferibili all’evento stesso; in secondo luogo, dovrà anche porsi attenzione al soggetto che ha rilasciato la certificazione verificando che si tratti del soggetto competente e fermo restando che le richieste di certificazione devono necessariamente rispettare i limiti imposti dalla normativa nazionale e regionale in materia di accesso alla documentazione amministrativa ed all’autocertificazione con il conseguente divieto di chiedere certificazioni che l’Amministrazione già possegga o che possa procurarsi tramite altre amministrazioni (legge n. 241/1990 e legge regionale n. 19/2007). Per quanto concerne, infine, la possibilità per il Dirigente di negare l’utilizzazione dei detti permessi per motivi personali o gravi imponendo ai dipendenti l’utilizzazione delle ferie in luogo di essi, non paiono esservi dubbi sul fatto che detta imposizione non sia legittima in quanto è principio pacifico che i dipendenti, a giustificazione delle varie assenze debbano usare gli istituti predisposti al caso specifico; le ferie, per loro natura, sono rivolte a garantire il riposo ed il recupero delle energie psico-fisiche (art. 2109 C.C.) e, di conseguenza, non se ne può imporre un uso anomalo in presenza della disponibilità degli specifici permessi.

Contratto correlato