Parere in materia di mobilità volontaria.
17 novembre 2017
Protocollo n. 27217
QUESITO
Lo scrivente Office Régional du Tourisme, ente strumentale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, i cui dipendenti sono appartenenti al comparto unico regionale, ha ricevuto nel corso degli ultimi mesi numerose richieste di mobilità volontaria (verso altri enti del comparto) alle quali ha dovuto negare il proprio nullaosta per esigenze organizzative ed operative dell'Ente.
Vista però la richiesta da parte di enti del comparto regionale di personale dell'Office Régional du Tourisme per la copertura di posti vacanti di pari categoria ma con profilo professionale diverso; fatte salve tutte le valutazioni in merito alle esigenze organizzative dell'Ente; lo scrivente chiede cortesemente un parere in merito all'interpretazione dell'art. 80 del TU e nello specifico se è concedibile/richiedibile o meno una mobilità di un dipendente del comparto unico di categoria uguale ma con profilo professionale completamente diverso, anche in ordine a future analoghe evenienze.
PARERE
In riferimento alla Vostra richiesta di parere si fa presente che l’istituto della mobilità è disciplinato dall’art. 080 dell’”Accordo del Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d’Aosta” del 13/12/2010, nonché dall’art. 43 della legge regionale 23/07/2010, n. 22.
Nella fattispecie da Voi indicata trova applicazione specifica il punto “B” del c. 2 dell’art. 080 del citato Testo Unico che prevede, previo consenso delle Amministrazioni interessate, l’attuazione della mobilità tra enti del comparto unico regionale per coprire i posti vacanti mediante passaggio diretto, a domanda, di dipendenti in servizio presso altre Amministrazioni del comparto che rivestano la posizione corrispondente nel sistema classificatorio; la l.r. n. 22/2010, inoltre, all’art. 43, c. 4, precisa che “Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possono ricoprire posti vacanti della dotazione organica mediante cessione del contratto individuale di lavoro di dipendenti, appartenenti alla stessa categoria e posizione, in servizio presso altri enti del comparto unico regionale, in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'accesso ad un eventuale nuovo profilo, secondo le modalità definite dal contratto collettivo regionale di lavoro. Il trasferimento è disposto sulla base della professionalità del dipendente richiedente, in relazione al posto ricoperto e a quello da ricoprire, previo assenso dell'ente di appartenenza”.