Parere in materia di indennità di turnazione ex art. 078 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.

Data:

29 novembre 2013

Riferimenti:

Protocollo n. 1153

  

QUESITO

  

Nell'ambito dell'organizzazione del servizio di polizia associata, istituito il 4 aprile 2011, è stato stabilito un orario di servizio superiore a 10 ore giornaliere, strutturato in 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato.

Gli enti hanno previsto che l'orario di lavoro degli addetti alla polizia locale fosse strutturato su due fasce (08.00 - 14.00 e 13.30 - 19.30), con facoltà degli addetti di alternarsi settimanalmente e, in caso di assenza di personale, la possibilità di effettuare un orario di lavoro spezzato.

Con riferimento all'adozione di tale orario, è stata fornita l'informativa alle OO.SS. e, a seguito di incontro, si è informalmente convenuto che per il periodo di avvio del servizio, fosse consentito agli addetti alla polizia locale di organizzarsi autonomamente con il solo vincolo del rispetto del monte ore settimanale. Tale fase era finalizzata a consentire agli addetti un'organizzazione del lavoro tale da permettere loro di confrontarsi sulle diverse esperienze, effettuare uno scambio di conoscenze, prendere padronanza con il territorio degli enti facenti parte del servizio e con le norme regolatrici di ciascuno.

Ai sensi  dell'art. 078 dell'Accordo recante "Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta", sottoscritto il 13/12/2010, un orario di servizio di almeno 10 ore giornaliere costituisce uno dei presupposti sui quali si basa la turnazione.

L'istituzione di turni giornalieri di lavoro è una facoltà che lo stesso articolo 078 attribuisce agli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, da strutturarsi prevedendo un'effettiva rotazione in prestabilite articolazioni giornaliere e/o settimanali. Inoltre affinché vi sia turnazione, occorre che le prestazioni lavorative siano distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano, in relazione all'articolazione adottata.

Gli enti appartenenti al servizio associato, non avendo particolari esigenze organizzative o di servizio funzionali, non hanno disposto d'imperio rotazioni volte a garantire una distribuzione equilibrata e avvicendata degli addetti in turni. Bensì hanno previsto e riconosciuto agli addetti che prestavano servizio prima delle ore 8 e dopo le ore 18, la maggiorazione di cui all'art. 057, comma 4, dell'Accordo recante "Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta".

Pertanto, essendo stato il servizio istituito con addetti provenienti da enti diversi, alcuni con ferie arretrate da fruire e, in generale, portatori di differenti conoscenze ed esperienze di lavoro, gli enti appartenenti al servizio associato, unitamente con le rappresentanze sindacali all'uopo convocate come anzidetto, hanno condiviso, dal punto di vista organizzativo, la necessità di addivenire ad una strutturazione definitiva degli orari solo dopo una fase sperimentale di durata annuale, attribuendo agli addetti la facoltà di autodeterminare il proprio orario di lavoro.

Il lavoro, ferma la durata complessiva giornaliera/settimanale del servizio, non è stato pertanto organizzato sulla base di prestabilite articolazioni determinate dagli enti, bensì agli addetti è stata lasciata la libertà di organizzarsi, in maniera flessibile, conciliando mansioni da svolgere, competenze, conoscenze (di modo da effettuare una sorta di affiancamento) ed esigenze personali quali le assenze per ferie, ecc..

Trascorso un anno dall'istituzione del servizio, agli agenti hanno rivolto istanza a che fosse loro riconosciuta l'indennità di turnazione e, dall'analisi condotta dall'amministrazione, è risultato che gli addetti si erano autonomamente organizzati in maniera tale da avvicendarsi l'un l'altro più o meno equilibratamente.

In detto periodo gli addetti comunicavano settimanalmente ai Sindaci gli orari scelti da ogni agente al fine della verifica della copertura del servizio.

Per il periodo aprile 2011 - luglio 2012 sono state liquidate le maggiorazioni di cui all'art. 057, comma 4, dell'Accordo.

Atteso che non rientrava né nella volontà, né nella necessità degli enti l'effettuazione di turnazioni, si è richiesto un parere legale per approfondire se l'avvenuta organizzazione autonoma settimanale da parte dei dipendenti dei propri orari di lavoro fosse da intendersi "turnazione" come previsto dal vigente C.C.R.L. sottoscritto il 13.12.2010.

Al riguardo, il parere legale, sinteticamente concludeva doversi non ritenere legittimo il riconoscimento dell'indennità in quanto l'autodeterminazione dell'orario di lavoro non comportava in capo al lavoratore un sacrificio e, pertanto, non si ravvedeva la necessità per un conseguente indennizzo.

Considerata la successiva messa in mora effettuata dai lavoratori, sostenuti dalle rispettive rappresentanze sindacali, per il tramite dei propri avvocati e le spese processuali che si profilano nell'ipotesi di un contenzioso; atteso, come si evince dalle allegate tabelle, che si è prodotta una reale alternanza nelle prestazioni lavorative rese che potrebbe di fatto integrare una turnazione, seppur non imposta dall'amministrazione, con la presente si richiede il parere di codesta spettabile Agenzia.

    

PARERE

 

Si riscontra la richiesta di parere nella quale si richiedono delucidazioni sulla situazione degli orari effettuati dagli addetti alla Polizia locale (in convenzione) con particolare riferimento alla verifica se i detti orari possano configurarsi quali turni secondo la disposizione di cui in oggetto e si rassegnano le seguenti conclusioni.
L’attuale formulazione dell’art. 078 del Testo unico di cui in oggetto prevede (primo comma) che il presupposto necessario per l’istituzione delle turnazioni è che vi siano (e siano pertanto individuate ed esplicitate) le esigenze organizzative o di servizio dell’ente che consigliano l’adozione del lavoro su turni ed è stabilito, inoltre, che si deve avere una rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere e settimanali. Il successivo comma 2 aggiunge, ai fini della corresponsione della relativa indennità, che deve potersi riscontrare, nell’arco del mese, una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno. Il comma 3, infine, dispone che le strutture operative devono avere un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Non pare a questa Agenzia che nel caso illustrato da codesta Amministrazione comunale si possano ravvisare gli estremi per il riconoscimento di un’organizzazione di lavoro in turni in quanto manca il presupposto fondamentale che risiede nelle esigenze organizzative e di servizio individuate dall’ente che, al contrario, non aveva particolari esigenze organizzative (così come gli altri Comuni aderenti al servizio associato di polizia locale) e si è limitato a riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 057 del T.U.. A ciò si aggiunga che i dipendenti hanno organizzato in maniera autonoma il servizio di Polizia locale contemperando le esigenze del servizio nella sua fase sperimentale con le proprie, mentre la norma contrattuale prevede unicamente le esigenze dell’ente. Le esigenze dell’ente infatti sorreggono e giustificano l’erogazione dell’indennità poiché, in linea generale, l’indennità è un corrispettivo, eccedente l’ordinaria retribuzione, pagata dal datore di lavoro al dipendente che, per l’attività svolta debba affrontare disagi o sopportare oneri o spese.
Ora è vero che l’orario di servizio supera le 10 ore giornaliere e che dai cartellini pare potersi riscontrare una certa alternanza nello svolgimento del servizio nelle parti della giornata lavorativa ma non sembra che ciò possa ritenersi sufficiente per l’erogazione della indennità di turno mancando, come sopra riportato, il requisito fondamentale perché possa configurarsi il lavoro in turno. Anzi, codesta Amministrazione comunale provvedendo alla corresponsione della maggiorazioni di cui all’art. 057, comma 4 del T.U. ha implicitamente escluso il lavoro in turno poiché, per espresso disposto della norma stessa, detto trattamento non è cumulabile con le maggiorazioni previste dall’art. 078 per l’effettuazione dei turni.
E’ necessario, infine, rilevare che la Corte di Cassazione con decisione n. 8.254 del giorno 07 aprile 2010 ha negato che il lavoro svolto da alcuni dipendenti della biblioteca di un’Amministrazione comunale potesse configurarsi quale lavoro a turni poiché il servizio non funzionava la domenica e durante le festività; in detta sentenza, infatti, la Corte ha evidenziato che affinché possa essere legittimamente erogata la relativa indennità devono sussistere contemporaneamente tre condizioni: l’orario di almeno dieci ore, la distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni nel mese e la continuità del servizio che non può mai venir meno. Anche nel caso segnalato da codesta Amministrazione comunale si rileva che il servizio non è svolto alla domenica e, pertanto, secondo l’orientamento giurisprudenziale riportato, non si può erogare l’indennità. A titolo di completezza si segnala che, invece, l’ARAN ritiene che il lavoro in turno possa configurarsi anche per attività che si svolgono su sei giorni settimanali.
In conclusione, questa Agenzia è comunque dell’avviso che mancando il presupposto più volte citato delle esigenze organizzative o di servizio funzionali dell’ente, la prestazione lavorativa effettuata dai dipendenti della Polizia locale non possa configurarsi come turnazione.  

Contratto correlato