Parere in materia di indennità di turnazione ex art. 078 dell'Accordo del testo unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta.
29 novembre 2013
Protocollo n. 1153
QUESITO
Nell'ambito dell'organizzazione del servizio di polizia associata, istituito il 4 aprile 2011, è stato stabilito un orario di servizio superiore a 10 ore giornaliere, strutturato in 6 giorni su 7, dal lunedì al sabato.
Gli enti hanno previsto che l'orario di lavoro degli addetti alla polizia locale fosse strutturato su due fasce (08.00 - 14.00 e 13.30 - 19.30), con facoltà degli addetti di alternarsi settimanalmente e, in caso di assenza di personale, la possibilità di effettuare un orario di lavoro spezzato.
Con riferimento all'adozione di tale orario, è stata fornita l'informativa alle OO.SS. e, a seguito di incontro, si è informalmente convenuto che per il periodo di avvio del servizio, fosse consentito agli addetti alla polizia locale di organizzarsi autonomamente con il solo vincolo del rispetto del monte ore settimanale. Tale fase era finalizzata a consentire agli addetti un'organizzazione del lavoro tale da permettere loro di confrontarsi sulle diverse esperienze, effettuare uno scambio di conoscenze, prendere padronanza con il territorio degli enti facenti parte del servizio e con le norme regolatrici di ciascuno.
Ai sensi dell'art. 078 dell'Accordo recante "Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta", sottoscritto il 13/12/2010, un orario di servizio di almeno 10 ore giornaliere costituisce uno dei presupposti sui quali si basa la turnazione.
L'istituzione di turni giornalieri di lavoro è una facoltà che lo stesso articolo 078 attribuisce agli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionali, da strutturarsi prevedendo un'effettiva rotazione in prestabilite articolazioni giornaliere e/o settimanali. Inoltre affinché vi sia turnazione, occorre che le prestazioni lavorative siano distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano, in relazione all'articolazione adottata.
Gli enti appartenenti al servizio associato, non avendo particolari esigenze organizzative o di servizio funzionali, non hanno disposto d'imperio rotazioni volte a garantire una distribuzione equilibrata e avvicendata degli addetti in turni. Bensì hanno previsto e riconosciuto agli addetti che prestavano servizio prima delle ore 8 e dopo le ore 18, la maggiorazione di cui all'art. 057, comma 4, dell'Accordo recante "Testo Unico delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie del comparto unico della Valle d'Aosta".
Pertanto, essendo stato il servizio istituito con addetti provenienti da enti diversi, alcuni con ferie arretrate da fruire e, in generale, portatori di differenti conoscenze ed esperienze di lavoro, gli enti appartenenti al servizio associato, unitamente con le rappresentanze sindacali all'uopo convocate come anzidetto, hanno condiviso, dal punto di vista organizzativo, la necessità di addivenire ad una strutturazione definitiva degli orari solo dopo una fase sperimentale di durata annuale, attribuendo agli addetti la facoltà di autodeterminare il proprio orario di lavoro.
Il lavoro, ferma la durata complessiva giornaliera/settimanale del servizio, non è stato pertanto organizzato sulla base di prestabilite articolazioni determinate dagli enti, bensì agli addetti è stata lasciata la libertà di organizzarsi, in maniera flessibile, conciliando mansioni da svolgere, competenze, conoscenze (di modo da effettuare una sorta di affiancamento) ed esigenze personali quali le assenze per ferie, ecc..
Trascorso un anno dall'istituzione del servizio, agli agenti hanno rivolto istanza a che fosse loro riconosciuta l'indennità di turnazione e, dall'analisi condotta dall'amministrazione, è risultato che gli addetti si erano autonomamente organizzati in maniera tale da avvicendarsi l'un l'altro più o meno equilibratamente.
In detto periodo gli addetti comunicavano settimanalmente ai Sindaci gli orari scelti da ogni agente al fine della verifica della copertura del servizio.
Per il periodo aprile 2011 - luglio 2012 sono state liquidate le maggiorazioni di cui all'art. 057, comma 4, dell'Accordo.
Atteso che non rientrava né nella volontà, né nella necessità degli enti l'effettuazione di turnazioni, si è richiesto un parere legale per approfondire se l'avvenuta organizzazione autonoma settimanale da parte dei dipendenti dei propri orari di lavoro fosse da intendersi "turnazione" come previsto dal vigente C.C.R.L. sottoscritto il 13.12.2010.
Al riguardo, il parere legale, sinteticamente concludeva doversi non ritenere legittimo il riconoscimento dell'indennità in quanto l'autodeterminazione dell'orario di lavoro non comportava in capo al lavoratore un sacrificio e, pertanto, non si ravvedeva la necessità per un conseguente indennizzo.
Considerata la successiva messa in mora effettuata dai lavoratori, sostenuti dalle rispettive rappresentanze sindacali, per il tramite dei propri avvocati e le spese processuali che si profilano nell'ipotesi di un contenzioso; atteso, come si evince dalle allegate tabelle, che si è prodotta una reale alternanza nelle prestazioni lavorative rese che potrebbe di fatto integrare una turnazione, seppur non imposta dall'amministrazione, con la presente si richiede il parere di codesta spettabile Agenzia.
PARERE