QUESITO
Dovendo il Comune di Charvensod procedere alla copertura a tempo determinato di un posto di agente polizia, categoria C, posizione economica C1, tramite l'istituto del comando da altro ente fuori comparto (Comune di Latina), si chiede di voler precisare quanto segue:
- Indennità di bilinguismo (art. 158 del T.U. di comparto - comma 2): l'indennità di bilinguismo, da corrispondere mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza ed è sospesa in tutti i casi in cui è prevista la sospensione del trattamento economico e nel caso in cui il personale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti; nel caso in cui il personale di enti fuori del territorio regionale sia comandato presso un ente del comparto, l'indennità di bilinguismo è da corrispondere previo accertamento della conoscenza della lingua francese? Nel caso specifico il soggetto ha già sostenuto positivamente la prova di francese in data 04.03.1996 con successiva assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Courmayeur con la qualifica di vigile urbano (ex 5^ q.f. ora categoria C, posizione economica C1).
- Indennità di comando (art. 165 del T.U. di comparto):
- comma 1: al personale statale o di altri enti pubblici comandato in servizio presso l'amministrazione regionale è corrisposta, in aggiunta al trattamento economico complessivo lordo acquisito presso gli enti di provenienza, un'indennità fissa mensile di comando, corrispondente al maggior trattamento economico complessivo lordo previsto per il posto regionale al quale assegnato;
- comma 2: qualora il trattamento economico complessivo lordo di diritto acquisito presso gli enti di provenienza sia uguale o superiore a quello previsto per il posto regionale a cui è assegnato non potrà essere corrisposta alcuna indenità di comando;
Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 sopraccitati sono applicabili al personale statale o di altri enti pubblici comandato in servizio presso i comuni?
PARERE
Con riferimento al quesito trasmesso, si rassegnano le seguenti osservazioni.
L'art. 158 del T.U. Cat. 13/12/2010 (Indennità di bilinguismo) disciplina solo il caso in cui il personale sia comandato in servizio fuori del territorio regionale presso altre amministrazioni o enti, prevedendo la sospensione dell'indennità, ma non disciplina il caso contrario.
Al contempo si evidenzia che all'art. 165 (Indennità di comando) è previsto che al personale statale o di altri enti pubblici comandato in servizio presso l'Amministrazione regionale, è corrisposta in aggiunta al trattamento economico complessivo lordo acquisito presso gli enti di provenienza, un'indennità fissa mensile di comando, corrispondente al maggiore trattamento economico complessivo lordo previsto per il posto regionale al quale è assegnato; tenuto conto che detta norma è entro contenuta nel Testo Unico di cui in oggetto, l'istituto non può che trovare applicazione anche per gli altri enti del comparto.